13.11.03

L’ORA DEL DOLORE - POI TOCCHERÀ ALLA RIFLESSIONE


di Paolo Gambescia - Il Messaggero

IL TERRORE negli occhi, la morte nel cuore. L’Italia piange i suoi ragazzi caduti. E scopre una verità che solo i distinguo e le ipocrisie della politica nascondevano: in Iraq la guerra continua. E in guerra si muore. Le bombe, i kamikaze non distinguono divise né colori di bandiere. Le guerre non leggono negli animi e negli intenti degli uomini. Purtroppo non ci resta che il dolore e la pietà.
Per rispetto di quegli uomini caduti sul fronte di un conflitto infinito, che il terrorismo alimenta, si debbono mettere da parte opportunismi e speculazioni. Questo è il momento dell’unità. I morti sono i figli di tutti. Di chi questa guerra l’ha rifiutata e di chi questa guerra l’ha ritenuta inevitabile. Di chi si è schierato con gli Stati Uniti e di chi ha manifestato per le strade, con le bandiere multicolori alle finestre contro l’intervento armato per rovesciare il dittatore.
Arriverà il momento della riflessione e della discussione. Arriverà il momento di decidere se è giusto rimanere su quel fronte. Arriverà il momento dell’analisi e del confronto: abbiamo fatto, stiamo facendo tutto quello che è possibile perché l’Iraq, ora che non c’è più Saddam, torni agli iracheni, perché quel paese si avvii alla normalità e alla democrazia?
Arriverà il momento, ma proprio per non offendere quei ragazzi sarebbe sbagliato ora, sull’onda dell’emozione e dell’angoscia, di decidere se ritirare il contingente. Siamo andati con spirito di pace, la logica della guerra ha spezzato un’illusione: che si potessero prendere per mano donne e uomini, ombre in un paese distrutto, materialmente e spiritualmente, per accompagnarli verso un futuro sottratto al ricatto della paura. Ci siamo andati con questa convinzione. Ci sono andati con questa convinzione i nostri soldati senza chiedersi se la decisione presa dal Parlamento rispondesse a logiche e impegni politici. Per questo, adesso, dobbiamo loro rispetto.
Sembra che siano passati anni da quando gli animi si infiammavano nello scontro sulla decisione unilaterale degli Stati Uniti, sull’Onu tenuta ai margini delle scelte, sulla necessità che in Iraq arrivasse un esercito espressione della volontà globale di mettere fine al regime del dittatore sanguinario. Con la conquista di Bagdad e i proclami dell’amministrazione Bush sulla ”missione compiuta” gli animi si sono acquietati. Non il dibattito politico e il conseguente scontro. Dalla scena sono però scomparsi gli uomini. Gli attentati continuavano, gli americani morivano. Ma negli ultimi tempi sembrava che tutto ciò fosse semplicemente inevitabile e che si dovesse solo, purtroppo, allungare il rosario delle croci. Uomini come numeri. I numeri di una tragedia prevedibile a dispetto delle teorie sulle guerre lampo. E quando si entra in questa spirale, fatta una scelta bisogna andare fino in fondo costi quello che costi, è difficile ricordare che sotto le bombe e le macerie ci sono uomini.
Se rispetto per quei morti impone ora di non dividersi e di non strumentalizzare, rispetto per quei morti, per questi nostri morti, impone che non ci siano la legge dei numeri e il colore delle divise a dettarci scelte e comportamenti. Neppure lo schieramento di campo deve toglierci la lucidità. Essere amici degli Stati Uniti non significa per forza condividere ogni scelta di quell’amministrazione. Essere contro il terrorismo, battersi per sconfiggerlo, non comporta appiattimento su strategie che possono rivelarsi errate. L’impegno preso dal Parlamento può essere rivisto. Non per codardia, non perché la morte è entrata nelle nostre case e non la registriamo più solo sui teleschermi. Ma perché è giusto autonomamente valutare se le prime scelte sono state giuste, se il quadro militare e strategico è cambiato, se le condizioni imposte dalla politica internazionale hanno mutato la cornice entro la quale le decisioni furono prese. Maggioranza e opposizione hanno una occasione per dimostrare che l’utile di parte non può avere il sopravvento sempre. Sulle bare non si specula, ma le bare non possono neppure essere uno scudo per mettersi al riparo dalle critiche, per evitare una riflessione profonda sulle ragioni della guerra, sulla urgenza della pace, sulla necessità di non assistere inerti alle stragi. In Iraq, come altrove, in tante parti del mondo, muoiono soldati e muoiono civili, uomini e donne, bambini, tanti bambini. Ora, giustamente, ci preoccupa che il terrorismo possa arrivare dentro le nostre case. Ma se non ci impegniamo a costruire e difendere un ordine mondiale rispettoso dei diritti di tutti i cittadini del mondo, la paura non ci lascerà mai.

Il giorno dopo


di Furio Colombo - L'Unità

La frase più bella è di un generale dei Carabinieri che ha detto in televisione: «Abbiamo gli occhi pieni di lacrime». Ci vuole coraggio e umanità per dirlo in divisa, quasi le stesse parole della signora siciliana che aspettava il ritorno del marito carabiniere che invece non tornerà più. Poi il generale ha aggiunto: «E abbiamo il cuore pieno di rabbia». Qui la parola «rabbia» probabilmente vuol dire un immenso senso di impotenza e di frustrazione, un brancolare nella nebbia e nel vuoto, proprio mentre vorresti, a causa della gravità di ciò che è accaduto, non una consolazione impossibile ma un senso, una indicazione, un modo ragionevole per uscire dall’incubo.
La frase più ambigua e - forse involontariamente - più crudele, è di Wladimir Putin che più o meno ha detto, (Rai Due, 12 novembre ore 16): «Come vedete, questioni come quelle della Cecenia riguardano tutti». Rifiutiamo di seguire l’argomento di Putin per due ragioni: ci porterebbe a ricordare l’infelice, improvvisa approvazione italiana per la politica russa in Cecenia, appena due giorni fa. Ma sopratutto ci porterebbe verso un cratere nel quale le truppe americane e alleate in Iraq, nonostante le ripetute tragedie e il numero ormai molto alto di morti, non sono ancora cadute: sterminare, distruggere, tentare di fare terra bruciata e di rendere impossibile la vita degli occupati, sia i militanti che la popolazione, pur di vincere il terrorismo.
Come si sa, il risultato della macelleria russa, in Cecenia è zero. Peggio: sangue che porta sangue. Come si sa, democrazie come quella americana e quella inglese, che pure hanno guidato la guerra in Iraq, non potrebbero mai sopportare una soluzione cecena.
Ma in un momento come questo non conta la polemica, che diventa subito irrilevante. Conta essere accanto al dolore di madri e padri e spose e figli, specialmente figli bambini, travolti da una tragedia di cui né loro né noi sappiamo niente. Ognuno di noi possiede qualche frase per cominciare il discorso su quello che sta accadendo, nessuno sa come finirlo, compreso il presidente Bush, che ha dato il via a tutto con una grande sicurezza, con una batteria di certezze di cui, anche nel suo Paese, oggi non c’è più traccia. Certo non ce ne è fra i soldati americani in Iraq, che vediamo, nei telegiornali satellitari del mondo, aggirarsi per le strade di città e villaggi, armati come nel deserto, guardando una realtà indecifrabile in cerca di un nemico che non si conosce, non si identifica, non si vede. C’è un tentativo di far bene («riportare la democrazia») che continua a cadere nel vuoto sia a causa di un nemico misterioso che sfugge a ogni identificazione. Sia perché nessuno sembra avere disegnato una strada realistica che si possa percorrere un passo alla volta senza ricadere all’indietro. E se sono disorientati i soldati americani (ce lo dicono Newsweek, Time Magazine, l’eroe-soldato Jessica Lynch, la Cnn, gli editoriali del New York Times), come possono non esserlo soldati come i nostri carabinieri, che vengono da un Paese, da case e famiglie, dove tutti capiscono il senso di una missione di pace, ma quasi nessuno ha condiviso questo progetto di guerra?
Non dite che qui si separano le strade fra il brutale ma necessario realismo della storia e l’idealismo astratto di chi non vuol vedere lo spaventoso mondo di Saddam Hussein. Nel pieno del dibattito pace-guerra, nessuno ha voluto ascoltare un progetto che era certamente realistico ma è stato trattato come se fosse assurdo, e come tale accantonato da chi poteva sostenerlo. Era quello di Pannella e Bonino: cercare aiuto internazionale, sopratutto arabo, per esiliare Saddam Hussein, e dare il via, insieme con le Nazioni Unite, a un progetto di costruzione (in quel Paese non si può dire «ricostruzione») di un po’ di democrazia. La storia, adesso, sarebbe radicalmente diversa.
Inutile tornare indietro, inutile sognare (ma noi, su queste pagine abbiamo dato spazio e attenzione a quell’idea). Però una domanda si può rivolgere a tanti strateghi della televisione: non avete mai pensato che qualunque situazione, nella vita privata come in quella pubblica, deve seguire un piano e prevedere sia una normale soluzione nel tempo sia un’uscita di sicurezza? Non vi è venuto in mente che offrire soldati senza sapere niente della loro missione, dei loro pericoli e del loro destino è un gesto antico teatralmente esibito dai Re per conquistarsi vantaggi scambiandoli per vite senza valore?
Adesso quei soldati sono cittadini protetti da diritti civili. Il primo di questi diritti è di partecipare con tutti gli altri cittadini, a decisioni consapevoli. Qui, invece, nessuno di noi sa nulla. Non fra i cittadini, non fra i politici, non nei comandi, che sembrano altrettanto disorientati. Ci unisce il dolore, la solidarietà, il desiderio di essere vicini alle famiglie colpite, di proteggere chi si è salvato. Per il resto è buio. Qual è il piano, discusso con chi, approvato da chi? Dov’è la via d’uscita?
Leggete con attenzione la frase che segue: «Tentare di eliminare Saddam Hussein significa incorrere in un costo incalcolabile di vite umane. Catturarlo risulterebbe probabilmente impossibile. Noi saremmo costretti ad occupare Baghdad e a tentare di governare l'Iraq. No, lungo questo percorso non c’è via d'uscita. C’è invece la violazione dei nostri principi. Noi abbiamo cercato nei decenni di stabilire un modo di rispondere alle aggressioni senza diventare noi stessi protagonisti di aggressione. L’invasione dell'Iraq ci farebbe diventare una potenza di occupazione di una terra duramente ostile». È un brano del libro «A world Transformed» (Un mondo cambiato) scritto nel 1998, con la collaborazione dell’attuale ministro degli Esteri americano Colin Powell, dall'ex presidente degli Stati Uniti George H. Bush, il padre dell’attuale presidente Bush. È stato lui a dire (a predire) «lungo la strada dell’occupazione non c’è via d'uscita». Ma vale anche la non dimenticata frase di John F. Kennedy: «I disastri sono opera umana. Non c’è ragione di non pensare che altri esseri umani potranno trovare una soluzione».
Momenti terribili come questi possono scatenare fiumi di celebrazioni e discorsi. Oppure da vita ad un vero sforzo di tutti gli uomini e le donne di buona volontà per uscirne. Le Nazioni Unite, nonostante la valanga di disprezzo che è stata gettata su quella organizzazione esistono ancora. Il Consiglio di Sicurezza ha appena votato un primo documento utile. Si può lavorare insieme a salvare l’Iraq, ma anche la vita di coloro che dovrebbero restare per sempre a fare da truppe di occupazione in quel disgraziato Paese.
Per i politici che vedono la tragedia ma non hanno il potere (dai democratici americani a tutti coloro che, da sinistra e da destra, non hanno voluto la guerra in Europa) esiste adesso lo straordinario modello d’azione della «Intesa di Ginevra». Se i politici e intellettuali israeliani e palestinesi - al di fuori dei loro governi - sono decisi a tutto per fare la pace tra i loro due Paesi, perché non dovrebbero comportarsi nello stesso modo americani, europei e arabi, di una religione e dell’altra, pur di salvare vite, impedire stragi, finire l’occupazione e arginare il terrorismo? Forse è il momento di agire dei senza potere che vedono qualche metro più avanti, non cercano gloria e vogliono solo fermare la morte.

Il dolore e la politica


di Ezio Mauro - Repubblica

È IL giorno del dolore, per un Paese che si ritrova all?improvviso a contare i suoi morti di guerra, dopo l?ambiguità di parole e concetti che forse non hanno trasmesso agli italiani l?esatta percezione politica del nostro ruolo nella partita mondiale aperta in questo tormentato dopoguerra iracheno. Contiamo i morti, raccogliamo le loro storie di giovani soldati e ragazzi carabinieri cresciuti in tempo di pace e uccisi dal terrorismo iracheno, senza aver compiutamente elaborato – nella coscienza politica collettiva – la consapevolezza di essere in guerra.
Oggi lo sappiamo. E oggi, insieme con lo sgomento per la dimensione della strage, deve prevalere un senso di responsabilità collettiva non solo nel cordoglio per le vittime, ma nel sostegno al compito e al ruolo che i nostri soldati stanno svolgendo nell?Iraq liberato, e nella conferma che il terrorismo omicida non può intimidire una democrazia né dirottare le sue scelte.
Nessuna strumentalizzazione, dunque, perché non si fanno calcoli di parte davanti a una tragedia. Ma, nello stesso tempo, nessuna sospensione della politica. Perché c?è una logica perversa, e tuttavia politicamente facile da leggere, in ciò che è accaduto e continuerà ad accadere in Iraq. Proviamo a parlarne con animo oggettivo e responsabile, come vuole la gravità della giornata. La guerra e il suo trascinamento senza pace, dopo la caduta di Saddam Hussein, nascono da un attacco terroristico che ha colpito l?America, ma che è stato lanciato contro tutto l?Occidente. Le democrazie hanno non solo il diritto ma il dovere di difendere i loro cittadini e i loro valori – dunque se stesse – dalla sfida terroristica. Hanno però l?obbligo, come Repubblica ha sempre ripetuto in questi mesi, di difendersi restando se stesse: dunque rispettando il diritto internazionale, i sistemi di regolazione dei conflitti e gli organismi di garanzia, come le Nazioni Unite. La guerra in Iraq era sbagliata perché usciva da queste regole, sulle quali si regge il diritto e il concetto stesso di Occidente. Anzi: trasformava l?Occidente in un meccanismo di delega, con l?America di Bush che esercitava la forza fuori dal diritto, pretendendo di farlo in nome e per conto del mondo libero.
Queste scelte hanno diviso il nostro continente, tra vecchia e nuova Europa. E anche l?Europa più vecchia si è spaccata in due. Il governo italiano tra la cittadinanza comune europea da ricomporre e la partnership militare con gli Usa ha scelto questa seconda strada: fuori dall?Onu anch?essa, in una visione probabilmente coerente con l?immagine di neo-conservatore di complemento che a Berlusconi piacerebbe impersonare, non potendo contare né su una tradizione né su uno standard internazionale riconosciuto e riconoscibile. La guerra, com?era previsto, ha cacciato il dittatore, e questa è stata una vittoria per la democrazia. Il dopoguerra, com?era prevedibile, stringe i liberatori nell?assedio invisibile del terrorismo, un assedio che sembra senza fine.
Oggi, dopo che l?America ha chiesto aiuto all?Onu per tentare di ritrovare un controllo per il dopoguerra impazzito, l?Italia deve lavorare per riportare la politica al suo posto - accanto alla forza - nella crisi irachena, aiutando le Nazioni Unite a giocare un ruolo effettivo, gli iracheni a costruire un vero governo autonomo, l?Occidente a contare sui valori dell?Europa accanto a quelli dell?America. Cambiando strada, attraverso la politica.
È questo, a nostro parere, il modo più responsabile di rispondere al sacrificio dei soldati, perché non sia vano: chi parla di ritiro dei nostri uomini, dopo un attacco terrorista omicida, ideologizza il dopoguerra simmetricamente all?uso ideologico che Berlusconi ha fatto della guerra. Sapendo che il pantano iracheno riguarda oggi non solo l?America ma tutto l?Occidente: che non può lasciare campo libero al terrorismo, né tantomeno alla rivincita postuma di dittatori sconfitti.

IL LUTTO, L’ILLUSIONE


di Stefano Folli - Il Corriere della Sera

A Nassiriya, in fondo al cratere di una bomba micidiale, è morta l’illusione di un’Italia protetta dal terrorismo grazie a uno scudo misterioso. Il miracolo di Beirut, ai tempi della missione Angioni, non si è ripetuto. Non è bastata ai nostri soldati la cordialità verso la popolazione, non sono serviti i sorrisi, l’assenza di ogni arroganza, le armi leggere, le piccole attenzioni proprie di un certo stile, le medicine distribuite, il garbo verso i bambini e l’amicizia verso qualche ras locale. È stato inutile che i nostri coraggiosi Carabinieri stabilissero la loro guarnigione a ridosso del centro urbano, anziché in qualche remota località: quasi a voler riprodurre la tranquilla serenità di una stazione dell’Arma in un paese italiano. Gesti nobili e generosi, in sintonia con lo spirito di chi era andato in Iraq per portare pace e sicurezza, non certo per inseguire modelli tardo-coloniali. Ma il terrorismo non fa sconti e insegue logiche devastanti. Più viene da lontano, cellula assassina estranea al territorio e al suo tessuto civile, più colpisce con spietata indifferenza. I bambini iracheni dilaniati dalla stessa bomba che ha spezzato la vita di diciotto italiani sono un monumento all’indegnità morale del fondamentalismo. Restiamo sgomenti di fronte all’enormità del delitto, ma non sorpresi. Stupiti, semmai, che in Europa ci sia qualcuno (pochi, in verità) che rifiuta ancora di vedere la vocazione criminale dei fondamentalisti e la minaccia rivolta al mondo arabo moderato prima ancora che all’Occidente.
Diciotto vite: dodici Carabinieri, quattro soldati dell’Esercito, due civili. Militari d’Italia, volontari di una missione di pace di cui non ignoravano i rischi, spesso veterani di operazioni analoghe in Kosovo e altrove. Eroi moderni di un Paese che, purtroppo, oggi ha bisogno dell’eroismo di questi uomini semplici e determinati. Uomini che hanno speso il loro coraggio in Iraq al servizio di un’idea non facilmente definibile di patria, un’idea che non è quella dei loro nonni e neanche dei loro padri. È una patria intesa come adesione a una comunità sovranazionale di valori sui quali incombe la pressione del terrorismo.
Non è sempre facile riconoscerla e accettarla, questa comunità che va dagli Stati Uniti a Israele passando per l’Europa; e che abbraccia o dovrebbe abbracciare tanti Paesi derelitti, soffocati da satrapi simili a Saddam Hussein. L’Italia oggi s’inchina di fronte alle diciotto vite recise in Iraq, consapevole che la loro missione di pace è parte di una lotta più ampia alle forme di intolleranza violenta e destabilizzante.
Le parole del presidente Ciampi, sulla scaletta dell’aereo che lo portava a Washington nell’ora del lutto, hanno colto perfettamente il punto di fondo. Solo rafforzando, e non indebolendo i legami dell’Italia con i suoi alleati, si possono influenzare scelte che riguardano tutti, frenare l’America nei suoi errori e nei suoi fallimenti (che sono tanti), contare di più sulla scena internazionale. Cambiare quello che c’è da cambiare nella strategia generale. Coinvolgere le Nazioni Unite, trasferire appena possibile il potere a Bagdad a un governo indigeno. Non sappiamo se sarà sufficiente. Ma il dopoguerra iracheno di Bush si è trasformato in ciò che vediamo: un’altra guerra. Dovremo imparare a chiamarla con il suo nome.
I caduti di Nassiriya hanno dato la loro vita anche per questo e l’Italia non potrà dimenticare il loro sacrificio. Ieri il Parlamento ha scritto una pagina di grande dignità. Senza confondere i ruoli, la maggioranza e gran parte dell’opposizione hanno manifestato unite il loro dolore e la loro solidarietà alle forze armate. Soprattutto hanno escluso che il terrorismo possa spuntarla. Il ritiro delle truppe, oggi, sull’onda dell’offensiva di Nassiriya, equivarrebbe alla vittoria dei terroristi e di coloro che mirano a rimettere Saddam sul suo trono. E’ impensabile. Lo è per il governo e per buona parte del centro-sinistra.
L’Italia vive la sua tragedia. Mai così tanti caduti militari in una singola occasione dalla fine della Seconda guerra mondiale. E’ superato persino l’orrore di Kindu, i tredici aviatori massacrati in Congo l’11 novembre del ’61. Ma il Paese ieri ha dato il meglio di sé. Ha risposto con sobrietà e compostezza. E la maturità politica con cui il Parlamento ha reagito rappresenta un segno positivo di buon auspicio.

9.11.03

LA FESTA DEI DUE MURI
Alessandro Robecchi sul Manifesto

Alla presenza di illustrissimi intellettuali come Rosanna Lambertucci e Paolo Brosio, sotto l'attenta regia della signora Santanché e con la benedizione del gerarca-dance La Russa, Gianfranco Fini si appresta - oggi - a picconare un muro di cartone per ricordare che 14 anni fa è caduto il muro di Berlino. Contestualmente, il sindaco di Muggiò (Forza Italia) si appresta a cambiare nome a piazza Palmiro Togliatti, che diventa Piazza Nove Novembre '89 - Caduta del muro di Berlino. Si accompagnano alle celebrazioni del quattordicinale (che razza di anniversario sarebbe?) convegni, studi e tavole rotonde, con conseguente copertura mediatica. In tempi di condono edilizio, ricordare un muro che cade fa notizia.
La scenografia sarà, si spera, all'altezza. Come dice la Santanché, "ci rendiamo conto che la forma è anche sostanza". Quindi vedremo un tricolore molto grande e le bandiere degli stati appena ammessi nell'Unione Europea. E sentiremo la musica, compreso il Va' Pensiero, perché il muro di cartone verrà picconato a Milano e dare una gomitata alla Lega fa sempre piacere. Alla fine, sarà una toccante cerimonia, molto utile al signor Fini per avvicinarsi al suo sogno per nulla inconfessato, quello di succedere a Berlusconi a Palazzo Chigi. Ormai che Silvio è bollito lo dicono tutti, e Follini ci ha pure scritto un libro, dunque la sensazione è che manchi poco e che bisogna darsi da fare. Alla ricerca di vittorie da sbandierare, ecco dunque che torna buono il muro di Berlino, abbattuto (da altri, non dai fascisti italiani) quattordici anni fa: difficile trovare cose più recenti di cui la destra italiana possa vantarsi. Comunque sia, Gianfranco si deve arrangiare: non ha una casa editrice tutta sua e quindi non può dare alle stampe qualche libro sui crimini del comunismo e regalarlo in giro come fece Silvio. Ripiega dunque sulla performance della picconata virtuale al muro di cartone. Per accreditarsi davvero come statista, però, gli manca un tassello fondamentale: un viaggetto in Israele, dove da anni cerca di andare per dimostrare a tutti di essere uno statista, lacuna che sarà colmata tra breve.
Mentre gli ex-post-fascisti e i loro piccoli vip celebrano il fatidico quattordicinale, in molte città italiane volonterose associazioni pacifiste manifestano contro un altro muro - questa volta in costruzione - e cioè quel vergognoso serpentone in cemento che chiude i territori palestinesi in un ghetto senza uscita. Spiacevole coincidenza notata da pochi: mentre si gioisce per la caduta di un muro, si plaude alla costruzione di un altro muro, anche con argomentazioni strabilianti. Per esempio sostenendo che mentre quello della Ddr era un muro, quello di Sharon non lo è, è invece un argine per difendersi. Anzi (sentita con queste orecchie, giuro, sulle onde di una potente radio libera) "parlare di muro è antisemitismo, si tratta invece di una barriera di protezione, tanto è vero che gli israeliani non lo chiamano wall": una logica stringente. Ora, in vista del pensionamento (o del ricovero?) di Silvio, Fini cerca di comporre un rebus per solutori più che abili: picconare un muro già caduto e prepararsi a celebrarne un altro in costruzione, con la certezza che se non ti inchini davanti a Sharon non verrai mai accettato come statista di livello europeo, e al contempo ti terrai addosso l'etichetta di "fascista". Che il giochetto riuscirà non c'è alcun dubbio, dato che il cinismo e la doppiezza pagano sempre, specie nel ginepraio immorale delle giravolte politiche italiane. Semplicemente, come alle corse dei cavalli, bisogna puntare sul muro giusto: di quello "cattivo" e "comunista" si celebra la caduta con la banda, i vip e le telecamere; di quello "buono" si dice e pensa un gran bene, specie perché accettarlo è un passaporto per essere definitivamente accettato come democratico e non più come fascista. Un salto mortale carpiato con avvitamento e giravolta che strappa applausi anche tra le anime belle della sinistra riformista, che guardano a Fini addirittura con speranza e fiducia nel futuro. Il nostro, purtroppo.

7.11.03

Violante e Andreotti


di Giovanni Ferrara, 06/11/03
(dal sito di Libertà e Giustizia)

Della vicenda processuale concernente Giulio Andreotti non parlo, perché so soltanto quel che ne hanno scritto i giornali e perciò, come ogni buon cittadino dovrebbe fare, messe da parte le inclinazioni e valutazioni personali accolgo le sentenze della magistratura, di primo grado, d’appello e di Cassazione, quali che siano, assolutorie o di condanna. A differenza di parecchi avvocati, giornalisti e politici del centro-destra, non penso che le varie sentenze di condanna per violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti, per corruzione, concussione, concorso esterno in associazione mafiosa, aggiotaggio, eccetera, siano ingiuste e comuniste, mentre quelle che assolvono sono giuste e democratiche. In ipotesi, del tutto astratta, si potrebbe infatti sommessamente sostenere che vi sono sentenze assolutorie d’ ispirazione faziosa, come analoghe ve ne sono di condanna; ma a che pro?
Per quanto riguarda, invece, la vicenda della Commissione parlamentare antimafia presieduta da Luciano Violante, che nel ’93 produsse la Relazione in cui appariva il nome di Giulio Andreotti, sono invece abbastanza bene informato, poiché di quella Commissione facevo parte fin dall’83 (presidenti Alinovi e Chiaromonte); e nella formulazione del testo riguardante Andreotti ebbi qualche parte. Come andarono le cose, l’ha brevemente ma in modo sostanzialmente esatto raccontato Clemente Mastella, il quale, con Pier Ferdinando Casini, che io ricordi, fu tra i democristiani più impegnati in prima persona nella delicata questione. Tanto per memoria, cito qui il passo della Relazione che oggi alcuni denunciano come inizio della “persecuzione” di Giulio Andreotti:
”par.64. Risultano certi alla Commissione i collegamenti di Salvo Lima con Cosa Nostra: egli era il massimo esponente in Sicilia della corrente democristiana che fa capo a Giulio Andreotti. Sulla eventuale responsabilità politica del senatore Andreotti derivante dai suoi rapporti con Salvo Lima, dovrà pronunciarsi il Parlamento”.
Aggiungo che in realtà, per capire bene le cose, bisognerebbe leggere tutta la Relazione, nella quale, per esempio, è ben spiegata la distinzione tra responsabilità penale e responsabilità politica, importante per comprendere l’andamento della vicenda e l’approvazione quasi unanime del documento – il primo, tra i tanti, che abbia affrontato col massimo possibile di chiarezza e concretezza, la questione cruciale del rapporto tra mafia e politica.
A sentire oggi le convulse e confuse proteste di molti, democristiani o socialisti allora, e berlusconiani oggi, la Relazione, e il particolare paragrafo “antiandreottiano”, furono in realtà, come ho accennato, la prima mossa d’un mostruoso intrigo politico guidato da Luciano Violante. Ma ciò è indubbiamente falso, non solo perché, se lo si voleva (e chi inclinava a volerlo, c’era, e come), in qualsiasi momento dei lavori della Commissione l’attività del Presidente poteva essere discussa e ostacolata, il che però, scontate le inevitabili tensioni, non avvenne; ma perché vicende di tale proporzione e portata, se pure gli uomini si danno da fare e la politica è sempre in fermento con le sue tattiche e strategie e lotte e alleanze, nel complesso procedono in virtù del dinamismo di situazioni che sovrastano i singoli e i particolari interessi.
Invece di strepitare tanto, bisognerebbe ricordarsi che i primi anni ’90 erano un tempo in cui già mille segnali indicavano che una grande crisi si stava aprendo, gli avvisi di garanzia cominciavano a fioccare, grandi posizioni cominciavano a declinare, grandi ambizioni(per esempio,il Quirinale)erano andate in fumo, strani e gravi sospetti emergevano e circolavano; per dir solo questo, la Relazione è del ’93, quindici anni prima era stato rapito e ucciso Aldo Moro, dieci anni prima s’erano scoperti gli elenchi della P2, un anno prima erano stati uccisi Falcone e Borsellino.
In un contesto storico del genere, attribuire l’inizio del declino politico di Giulio Andreotti, l’uomo da decenni tra i più potenti d’Italia, alle oscure mene di un parlamentare del PCI (d’un partito, del resto, sempre stato filo-andreottiano),per quanto capace, informato e sottile, è segno di quel modo assurdo di valutare gli eventi che deriva da un’ossessiva personalizzazione. Invero, la violenta e volgare polemica di questi giorni contro l’Opposizione e i suoi esponenti e giornali(L’Unità), non ha niente a che fare con la verità del passato, e l’attacco a Violante è solo una delle torbide manovre che inquinano un’ormai davvero troppo lunga stagione politica.
La vicenda fu assai più complessa, e certo non riducibile alle maligne scelte tattiche d’una persona o d’ un partito(o di correnti di partito, magari proprio della DC).
A quel tempo, come senatore, rappresentavo nella Commissione il Partito Repubblicano, alleato da sempre della Democrazia Cristiana, e nel mio partito ero di quelli che credevano fortemente nella necessità d’un forte impegno giudiziario e politico contro la mafia e i suoi inevitabili collegamenti politici locali e nazionali. Ebbene, quel che oggi posso dire con certezza è che, quando la stesura della Relazione cominciò, era ormai chiaro a tutti che i lunghi anni di lavoro portavano inevitabilmente ad una grave conclusione, difficile da trattare : la voce(in realtà, ben più d’una voce!) che a tutti i livelli politici e non politici circolava da sempre, che ambienti e personaggi democristiani anche di rilievo fossero compromessi con la Mafia, era purtroppo fondata, e pertanto non poteva essere ignorata in un documento ufficiale da consegnare al Parlamento, e dunque al Paese, da una commissione bicamerale politicamente e istituzionalmente responsabile. In particolare, la tragica sorte di Salvo Lima aveva riportato in primo piano il “problema Lima”, aleggiante da anni nell’atmosfera parlamentare, e il problema Lima evocava, inevitabilmente, un “problema Andreotti”.
Oggi si dimentica o si vuol dimenticare quale era il quadro politico d’allora, assai diverso dall’odierno. La questione Andreotti era inevitabilmente molto delicata. Non se ne poteva tacere, ma non si poteva andar oltre una certa misura, sia per l’oggettiva e riconosciuta impossibilità di certezza, sia per il personaggio in causa, di primissimo piano nella vita politica e istituzionale del Paese, sia, infine, per il peso politico del partito di cui Andreotti era uno dei massimi esponenti(forse addirittura il massimo); partito, la DC, col quale tutti dovevano fare i conti, collocato com’era da mezzo secolo al centro della vita nazionale.
Qualsiasi cosa ciascuno di noi pensasse del senatore Andreotti, quali che fossero le naturali tentazioni di approfittare dell’occasione per colpirlo – tentazioni certo presenti nelle forze politiche avversarie della DC, ma anche tra gli alleati della DC e, forse, soprattutto all’interno della DC stessa, abituata da sempre alle più aspre e spregiudicate lotte intestine - nessuno ignorava la gravità delle scelte e delle possibili conseguenze.
Che si dovesse in qualche modo inserire il “problema Andreotti” nel contesto d’una descrizione del fenomeno Mafia-Politica alla fine appariva evidente a tutti, ma anche difficile da accettare per i democristiani, pieni di comprensibile rispetto per Andreotti( e alcuni di loro, di leale e sincera fedeltà). D’altra parte, non era possibile varare la Relazione senza il voto democristiano; e, come ha ricordato Mastella, gli stessi democristiani non volevano, con l’aria che ormai tirava in Italia, dopo Capaci e Via d’Amelio, negare il loro voto ad una descrizione ed analisi del problema Mafia-Politica assai seriamente impostata. Però, devo dirlo, io non credo che fosse solo per opportunistico timore di apparire poco “antimafia” che la maggior parte dei democristiani inclinasse a votare, se possibile, la Relazione: io penso, invece, che tra di loro vi fossero non pochi ormai convinti che, amara e drammatica, fosse giunta finalmente l’occasione di sbarazzarsi d’un sospetto politico e morale che sapevano(al di là delle loro sempre sdegnate negazioni), giustificato e assai grave per il prestigio del loro partito, nonché condizionante gl’interni rapporti di potere. Molti di loro, e non dei minori, avevano l’aria di chi chiede ansiosamente d’esser aiutato a superare un passaggio pericoloso ma necessario ed utile.
Nessuno manipolò niente, il Presidente Violante, assai preoccupato, seguiva, com’era suo dovere, la vicenda; tra incontri, colloqui, confidenze, riflessioni, discussioni, noi cercammo un compromesso dignitoso per tutti e per la verità.
Le poche righe della Relazione sopra riportate, furono, appunto, il frutto di quel compromesso. Non fu facile farsi venire l’idea, e poi scriverla, ma infine vi si riuscì. I miei ricordi di quei giorni di grande tensione sono, passati dieci anni (e un’intera epoca storica), mescolati e spezzettati, ma ho ben presente il momento in cui – o Mastella o Casini, di ciò sono quasi certo – disse: “Lui ha accettato”.
In che consisteva il compromesso che aveva ottenuto l’indispensabile accettazione di Andreotti, è facile leggerlo nel testo: il “problema Andreotti” non è messo in diretto rapporto col “problema Mafia”, bensì col “problema Lima”, col che si faceva entrare Andreotti nel quadro dei rapporti Mafia-Politica, ma solo per via dei suoi legami con Lima; e d’altra parte, la Commissione riconosceva di non poter affrontare un tema così grave e lo rinviava al plenum del Parlamento, il solo organo fornito dell’autorità e sovranità necessaria.
In certe occasioni, le parole contano, e molto.Con quel paragrafo 64 della Relazione, il limite estremo delle possibilità politiche di quel particolare momento, era stato raggiunto ma non superato. Ma intanto, il nome di Andreotti, c’era, e ben chiaro: molti silenziosamente esultavano, ma a molti altri questo finale, nonostante la doverosa dissimulazione, non piacque per nulla. Capivano benissimo che nel più liscio dei modi un’era d’intoccabilità politica finiva e non solo per Andreotti, ma per la DC – poiché a suo modo il vecchio grande Ugo La Malfa aveva ragione, quando diceva “La DC è Andreotti”. E certi rancori, come s’intende dalle scomposte grida di questi giorni, non passano.
Il Presidente Luciano Violante? Quel che ricordo è che tirò un respiro di sollievo: la Commissione aveva seriamente rischiato di naufragare, ma non era affatto naufragata. Se nel frattempo lui stesse segretamente determinando, per telefono, da solo o con pochi intimi, il corso dell’intero sistema politico dell’Italia dell’ultimo decennio del Ventesimo Secolo, non lo so, ma mi sembra piuttosto improbabile.

6.11.03

EBOLI
Palasele, in località Serracapilli
8 novembre 2003
ore 14.00
manifestazione contro il condono e l'abusivismo edilizio


Hanno aderito: Sono intervenuti:
- AICCRE - Associazione dei Consigli dei Comuni e delle Regioni d'Europa Onofrio Spitalieri, Segretario generale Federazione Campania AICCRE
- ANCI - Associazione Nazionale Comuni d'Italia Leonardo Domenici - Presidente - Sindaco di Firenze
- ANCI - Associazione Nazionale Comuni d'Italia Bartolo D'Antonio Presidente Regionale Saverio Tramontano
- ARCI Nuova Associazione Suoni in libertà - Eboli Dario Amaltea - Presidente
- Associazione Arca - Eboli Vincenza La Padula - Presidente
- Associazione Astronave a pedali -Eboli Raffaele Leso - Presidente
- Associazione Bianchi Bandinelli
- Associazione Camici Allegri - Eboli Mario Esposito - Presidente
- Associazione Eboli Insieme Cosimo Petrillo - Presidente
- Associazione Eboli Musica Giuseppe Del Plato - Presidente
- Associazione giustizia e libertà Paolo Barbieri Presidente
- Associazione Oasi Equipe - Eboli Biagio Sica - Presidente - Liberato Santoro - Vice Presidente
- Associazione Palcoscenico Ebolitano Antonio Adinolfi - Presidente
- Associazione Verdi Ambiente e Società Walter Iannotti Segreterio Regione Campania
- Avviso Pubblico - Associazione Enti Locali contro le mafie
- Centro Culturale Studi Storici - Eboli Peppe Barra - Presidente
- CGIL Fausto Morrone Segretario provinciale
- CGIL Michele Gravano Segretario regionale
- CGIL - Funzione Pubblica Salerno Sabatino Parente Segretario provinciale
- CGIL -SPI Eboli
- CISL Segreteria provinciale
- CISL Pietro Cerrito Segretario regionale
- Città Plurale
- CNGEI - Gruppo Eboli 1 Maurizio Rapaccini - Presidente
- Comitato per la Bellezza
- Comune di Nocera Inferiore Alfonso Schiavo Assessore
- Comune di Adri (RO) Sindaco Sandro Spinello
- Comune di Agropoli (SA) Sindaco Antonio Domini
- Comune di Atena Lucana (SA) Sindaco Sergio Annunziata
- Comune di Bellizzi (SA) Sindaco Domenico Volpe
- Comune di Bellosguardo (SA) Sindaco Francesco Pepe
- Comune di Belluno Sindaco Ermano De Col
- Comune di Buccino Alfonso Amato assessore
- Comune di Buccino Alfonso Amato Assessore
- Comune di Caggiano (SA) Sindaco Angelomaria Crucci
- Comune di Campagna (SA) Sindaco Biagio Luongo
- Comune di Campora (SA) Sindaco Giovanni Gnarra
- Comune di Camporosso (IM) Sindaco Marco Bertaina
- Comune di Cannalonga (SA) Sindaco Luigi Pasca
- Comune di Carmagnola (TO) Sindaco Angelo Elia
- Comune di Casalbuono (SA) Sindaco Santino Barone
- Comune di Casaletto Spartano (SA) Sindaco Giacomo Scannelli
- Comune di Caselle in Pittari (SA) Sindaco Romeo Esposito
- Comune di Castiglione dei Genovesi (SA) Sindaco Alberto Vitolo
- Comune di Cava de' Tirreni Fortunato Palumbo, assessore alla repressione dell'abusivismo edilizio
- Comune di Celle di Bulgheria (SA) Sindaco Gino Marotta
- Comune di Centola (SA) Sindaco Giovanni Stanziola
- Comune di Certaldo (FI) Sindaco Andrea Campinoti
- Comune di Colliano (SA) Sindaco Antonio Tartaglia
- Comune di Contursi Terme (SA) Sindaco Salvatore Mastrolia
- Comune di Corciano ((PG) Il Sindaco
- Comune di Corleto Monforte (SA) Sindaco Nicola Auricchio
- Comune di Cuccaro Vetere (SA) Sindaco Simone Valiante
- Comune di Dormelletto (NO) Sindaco Clemente Mora
- Comune di Felitto (SA) Sindaco Donato Di Stasi
- Comune di Feltrino (BL) Sindaco Alberto Brambilla
- Comune di Furore (SA) Sindaco Raffaele Ferraioli
- Comune di Futani (SA) Sindaco Gerardo Aniello Rocco
- Comune di Giffoni Sei Casali (SA) Sindaco Rosario D'Acunto
- Comune di Giffoni Valle Piana (SA) Sindaco Ugo Carpinelli
- Comune di Gioi Cilento (SA) Sindaco Andrea Salati
- Comune di Laurito (SA) Sindaco Vincenzo Speranza
- Comune di Maranello (MO) Sindaco Giancarlo Bertacchini
- Comune di Minori (SA) Sindaco Giuseppe Lembo
- Comune di Mogliano Veneto (TV) Sindaco Diego Bottacin
- Comune di Monteforte Cilento (SA) Sindaco Rosario Sangiovanni
- Comune di Monticello Brianza (LC) Sindaco Mario Villa
- Comune di Nocera Inferiore Alfonso Schiavo Assessore
- Comune di Nova Milanese (MI) Sindaco Laura Barzaghi
- Comune di Novellara (RE) Sindaco Sergio Calzari
- Comune di Olevano sul Tusciano Sindaco
- Comune di Oliveto Citra (SA) Sindaco Carmine Pignata
- Comune di Ottati (SA) Sindaco Filippo Pugliese
- Comune di Perdifumo (SA) Sindaco Vincenzo Paolillo
- Comune di Perito (SA) Sindaco Silvio Baratta
- Comune di Petina (SA) Sindaco Federico Mansi
- Comune di Pisciotta (SA) Sindaco Aniello Mautone
- Comune di Pocenia (UD) Sindaco Sergio Anzile
- Comune di Pollica (SA) Sindaco Angelo Vassallo
- Comune di Pontassieve (FI)
- Comune di Pontecagnano Faiano (SA) Sindaco Ernesto Sica
- Comune di Racale Sindaco Errico Causo
- Comune di Ravello (SA) Sindaco Secondo Amalfitano
- Comune di Rofrano (SA) Sindaco Giuseppe Viterale
- Comune di Roma Sindaco Valter Veltroni
- Comune di Rovigo Sindaco Paolo Avezzù
- Comune di Rutino (SA) Sindaco Carmine Cortazzo
- Comune di Salerno Nicola Landolfo Capogruppo Consiliare Democratici di Sinistra
- Comune di Salerno Francesco Saverio Dambrosio Assessore all'Ambiente
- Comune di Salerno Sindaco Mario De Biase
- Comune di San Cipriano Picentino (SA) Sindaco Attilio Naddeo
- Comune di San Giorgio a Cremano (NA) Sindaco Ferdinando Riccardi
- Comune di San Mango Piemonte (SA) Sindaco Gaetano Napoletano
- Comune di San Mauro La Bruca (SA) Sindaco Gabriele Romanelli
- Comune di San Pietro al Tanagro (SA) Sindaco Enrico Zambrotti
- Comune di San Rufo Sindaco Giuseppe Marmo
- Comune di Sant'Angelo a Fasanella (SA) Sindaco Angelo Rizzo
- Comune di Sant'Arsenio (SA) Sindaco Donato Pica
- Comune di Sanza (SA) Sindaco Vittorio Esposito
- Comune di Scafati (SA) Sindaco Francesco Bottoni, Assessore provinciale al Turismo e Beni culturali
- Comune di Serre (SA) Sindaco Palmiro Cornetta
- Comune di Sicignano degli Alburni (SA) Sindaco Domenico Pizzicara
- Comune di Stella Cilento (SA) Sindaco Pietro Lisi
- Comune di Stio (SA) Sindaco Natalino Barbato
- Comune di Tramonti (SA) Sindaco Armando Imperato
- Comune di Urbania (PS) Sindaco Giuseppe Lucarini
- Comune di Valle dell'Angelo (SA) Sindaco Salvatore Iannuzzi
- Comune di Vallo della Lucania (SA) Sindaco Antonio Sansone
- Comune di Vietri (SA) Sindaco Cesare Marciano
- Democratici di Sinistra On. Giuseppe Soriero, Vice responsabile Dipartimento Regioni e Autonomie Locali Democratici di Sinistra
- Democratici di Sinistra On. Pierluigi Bersani, componente X commissione parlamentare Attività produttive, commercio e turismo
- Democratici di Sinistra On. Vincenzo De Luca: vice presidente Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse
- Democratici di Sinistra Sen. Giuseppe Maria Ayala - membro della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafia, Magistrato, Consigliere di Cassazione
- Democratici di Sinistra Antonio Biscardi - Segretario Sant'Agata de' Goti
- Dott. Luca Tescaroli Sostituto Procuratore a Roma, è stato Pubblico Ministero nel processo per la strage di Capaci
- Federazione Nazionale dei Verdi On. Alfonso Pecoraro Scanio Presidente
- Federazione Provinciale dei Verdi Silvana Rocco - Portavoce Verdi di Battipaglia
- FENEAL UIL Vincenzo Ciancio Segretario provinciale
- Fondazione Antonio Iannello Per la tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico
- Gioventù Francescana -Eboli Adolfo Fulgione - Presidente
- Greenpeace
- Gruppo Verdi per Salerno Gerardo Calabrese - Portavoce Verdi di Salerno
- IPASVI: collegio Infermieri Professionali Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia Cosimo Cicia - Vicepresidente collegio provinciale Salerno
- Istituto Nazionale di Urbanistica
- Italia Nostra Gaia Pallottino, Segretario generale
- La Margherita Sen.Giuseppe Scalera, coordinatore regionale
- La Margherita Vincenzo Marrazzo, vicecoordinatore provinciale di Salerno
- La Margherita Sen. Antonio Guerritore, Presidente Salerno Sviluppo
- La Margherita -DL -U Sen.Roberto Manzione Vicepresidente Commissione d'inchiesta sull'inquinamento del fiume Sarno, membro della Commissione d'inchiesta sul fenomeno mafia
- La Margherita- Dl- Ulivo On. Tino Iannuzzi componente 8^ commissione parlamentare: Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici; componente commissione parlamentare consultiva per l'attuazione della riforma amministrativa
- Lega delle Autonomie Locali Oriano Giovannelli, Presidente, Sindaco di Pesaro
- Lega delle autonomie locali Nando Morra - Gaetano Saporito - Stefano Vetrano
- Legambiente Michele Buonomo Presidente Regionale
- Legambiente Area vesuviana Pasquale Raia presidente
- Libera - Associazione contro le mafie don Luigi Ciotti - Presidente
- Liberart - Eboli Pasquale Ciao - Presidente
- On Gianni Mattioli Ministro per le Politiche Comunitarie nel Governo Amato
- On. Vincenzo Cerulli Irelli Ordinario Diritto Amministrativo nell'Università La Sapienza di Roma; ex Presidente Commissione Parlamentare Bicamerale per la riforma costituzionale
- Partito dei Comunisti Italiani On. Oliviero Diliberto Segretario
- Partito della Rifondazione Comunista Segreteria Nazionale
- Partito della Rifondazione Comunista Lorenzo Forte, Capogruppo consiliare di Salerno
- Partito della Rifondazione Comunista Roberto Musacchio Responsabile Nazionale Ambiente e Vertenze
- Partito della Rifondazione Comunista On. Nichi Vendola, componente dell'8^ commissione parlamentare permanente Ambiente, Territorio, Lavori pubblici
- Partito della Rifondazione Comunista Sen. Tommaso Sodano - Membro della commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafia
- Partito della Rifondazione Comunista Sen. Luigi Malabarba - membro della 11^commissione parlamentare permanente Lavoro e previdenza sociale
- Pro Loco Città di Eboli Vito Vecchio - Presidente
- Provincia di Napoli Pasquale Sommese, Assessore all'Urbanistica
- Provincia di Napoli Marcellino D'Auria, Assessore Protezione Civile
- Provincia di Napoli Francesco Duraccio, consigliere, presidente del Distretto industriale n.6
- Provincia di Napoli Pasquale Simeone, Consigliere Provinciale, presidente del Consiglio Comunale di Ercolano
- Provincia di Rovigo Federico Saccarin Presidente
- Provincia di Salerno Alfonso Andria Presidente
- Provincia di Salerno Rocco Marchese, Presidente del Consiglio Provinciale
- Provincia di Salerno Giovanni Tarantino - Assessore alle Risorse umane e all'informatizzazione
- Regione Campania Antonio Bassolino Presidente
- Regione Campania Vincenzo Aita Assessore all'Agricoltura e Foreste Regione Campania
- Regione Campania Raffaele Petrone, Presidente Commissione Regionale Ambiente
- Regione Campania Vittorio Nolli - Gruppo Consiliare PdCI
- Regione Campania Andrea Cozzolino - Consigliere Regionale
- Regione Campania Marco Di Lello - Assessore Regionale all'Urbanistica
- Regione Toscana Alessia Petraglia - Consigliere Regionale DS
- Salute & Ambiente Vincenzo Maddaloni - Coordinamento provinciale
- Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Municipale - SPPL Gelsomino Bottiglieri Segretario Provinciale
- Sinistra Ecologista On. Fulvia Bandoli Responsabile Settore Ambiente
- Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici, Artistici, Storici di Salerno
- UIL Riccardo Fiore Segretario provinciale
- UIL Paolo Pirani Segretario Confederale
- UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Enrico Borghi Presidente Nazionale
- UNCEM - Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani Donato Curari Presidente Regionale
- Università di Pisa Luciano Bardi
- Università di Salerno Enrico Melchionda - Dipartimento di Sociologia e Scienza della Politica
- Università di Salerno Francesco Amoretti
- Università di Salerno Salvatore Casillo
- Università di Salerno Enrico Rebeggiani
- Università di Torino Alessandro Casiccia
- Università di Torino Alfio Mastropaolo
- Università Federico II - Napoli Rosanna De Rosa
- Università Federico II - Napoli Loredana Mariniello
- Università Statale - Milano Federico Petrangeli
- UPI - Unione Province Italiane Enrico Pennella
- WWF
- On.le Walter Veltroni
- On.le Oliviero Diliberto
- On.le Giuseppe Ayala
- Gruppo Senato Rifondazione Comunista
- ANCI
- Legambiente sulle ecomafie
- Justo Lacunzabalda
- Vezio De Lucia
- Gian Antonio Stella
- Gianluigi Pegolo
- Niccolò Carratelli
- Tino Iannuzzi
- Maria Luisa Albano
- Andrea Cozzolino
- Comune di Novellara
- Comune di Camporosso
- Comune di Camporosso
- Ulivo per Eboli
- Camera del Lavoro Territoriale Salerno
- INU
- Comune di Corciano
- SPPL
- Gruppo Verdi per Salerno
- UNCEM
- Carmine Pirozzi
- Ebolitana orgogliosa di esserlo
- Oreste Mottola
- DS - CI - VERDI - PRC Scafati

L'invito del Sindaco di Eboli Gerardo Rosania

Il sistema delle autonomie, con l'ultima finanziaria, esce particolarmente colpito, sia sotto l'aspetto del ruolo e delle funzioni degli Enti Locali che subiscono scelte sulle quali non hanno potuto neanche far valere la propria opinione, sia sotto l'aspetto dell'autonomia finanziaria, penalizzata fortemente, tanto da mettere in discussione la nostra capacità di fornire servizi in risposta alle esigenze che vengono espresse dal territorio. Taglio dei trasferimenti, blocco delle assunzioni, patto di stabilità ecc. sono tutti elementi che mettono in crisi la nostra possibilità di intervento.

Una delle imposizioni più inaccettabili è, indiscutibilmente, quella del Condono Edilizio, previsto nel maxi decreto che accompagna la finanziaria.

Viene messa in discussione la possibilità dei comuni di governare e programmare l'utilizzo e lo sviluppo del proprio territorio attraverso strumenti quali i Piani Regolatori; viene vanificata la battaglia per
l'affermazione di una cultura della legalità, per la quale tante amministrazioni comunali sono in trincea quotidianamente, ridando spazio e vigore a quell'industria illegale del "mattone selvaggio" in cui fortissima è la presenza della criminalità organizzata;

Viene caricato l'Ente Locale di insostenibili oneri legati alle urbanizzazioni da realizzare per servire le abitazioni "legalizzate", a fronte di entrate misere ed incerte;

Viene pericolosamente colpita quella grande risorsa rappresentata dal suolo, dall'ambiente che tanti comuni hanno teso a salvaguardare e a valorizzare in questi anni, sia per la piena affermazione di una cultura di rispetto dell'ambiente, sia guardando ad uno sviluppo turistico del proprio territorio;

Il livello locale del sistema istituzionale viene pericolosamente espropriato della propria autonomia in spregio alle nuove disposizioni costituzionali, riaffermando una pericolosa logica centralistica.

Diventa indispensabile una risposta forte di tutti i comuni, indipendentemente dalla colorazione politica, per fermare il condono edilizio.

Per questo l'Amministrazione Comunale di Eboli (che negli anni passati è stata protagonista di una grande battaglia contro l'abusivismo edilizio con la demolizione, in area demaniale, di oltre 400 costruzioni abusive che, con le nuove norme oggi sarebbero condonate), ha proposto una grande manifestazione unitaria, cui partecipino Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, Forze Politiche, rganizzazioni Sindacali, Associazioni ambientaliste, culturali, cattoliche e laiche, Ordini Professionali, Enti territoriali ecc. per far crescere una netta opposizione a questa scelta del condono edilizio.

L'idea era di tenerla il 25 ottobre, ma l'accavallamento dello sciopero generale indetto unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali richiede necessariamente uno slittamento della data che può essere stabilita per l' 8 novembre 2003 qui ad Eboli con concentramento alle ore 14.00 presso il Palasele, il nostro Palazzetto dello Sport.

Ti aspetto pertanto in forma ufficiale all'iniziativa.

Il Sindaco di Eboli
Gerardo Rosania

5.11.03

Crocifisso: la sentenza ufficiale del giudice dell'Aquila


TRIBUNALE DI L'AQUILA
IL GIUDICE DESIGNATO
letti gli atti e i documenti di causa, a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 15 ottobre 2003, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento iscritto al n. 1383/2003 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi di questo Tribunale
tra
Smith Adel, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui minori Sxx Axx e Sxx Kxx, elettivamente domiciliato in L'Aquila, via -------, presso lo studio dell'Avv. Dario Visconti, che lo rappresenta e lo difende per procura apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
e
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI NAVELLI, in persona del Dirigente scolastico Pro Tempore, domiciliato e ex lege in L'Aquila, ------------ , presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (giusta circolare ministeriale n. 36 - prot. n. 8596/DM)
- resistente -
e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato e ex lege in L'Aquila, -------------- , presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, che lo rappresenta e difende ai sensi dell'art. 1 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611;
- resistente -
FATTO
Con ricorso e art. 700 c.p.c., Adel Smith, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori Axxx Sxxx e Kxxx Sxxx, premesso che:
- lo stesso, cittadino italiano, risiede in Ofena insieme alla propria famiglia, i cui componenti professano tutti la religione islamica;
- in occasione dell'inizio dell'anno scolastico ha potuto constatare che nei locali della Scuola materna ed elementare statale "Antonio Silveri" di Ofena, in cui si svolge l'attività didattica cui partecipano anche i figli dello stesso, vi è esposto il crocifisso, simbolo con valenza religiosa riferibile soltanto a coloro che professano la religione cristiana;
- autorizzato dalle maestre, il ricorrente ha affisso anche un quadretto riportante un versetto della Sura 112 del Corano, che è stato però rimosso il giorno successivo su disposizione del dirigente scolastico;
- il permanere dell'affissione del solo crocifisso costituirebbe lesione delle libertà di religione e di uguaglianza, costituzionalmente tutelati, tanto del ricorrente quanto dei figli minori, ponendosi peraltro in contrasto con il principio di laicità della Repubblica italiana affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 203 del 1989, che peraltro qualifica lo stesso come (principio supremo dell'ordinamento costituzionale);
ha domandato in via cautelare d'urgenza la rimozione del crocifisso dalle aule della scuola statale materna ed elementare frequentata dai suddetti figli minori.
Fissata l'udienza di comparizione personale delle parti, si sono costituiti tanto l'Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, circolo didattico cui appartiene la Scuola materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena, quanto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, i quali:
- preliminarmente, in rito, hanno eccepito la nullità del ricorso per aver agito il solo Smith per entrambi i figli minori, laddove l'art. 320 c.c. prescrive che la rappresentanza legale spetta congiuntamente ad entrambi i genitori;
- in via subordinata al mancato accoglimento di detta eccezione di nullità, hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordina ria per essere la questione oggetto del ricorso in esame devoluta dall'art. 7 della L. 21luglio 2000, n. 205 alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- in via ulteriormente subordinata, hanno eccepito la nullità del ricorso per la mancata indicazione della domanda che il ricorrente intenderebbe proporre con l'instaurando giudizio di merito e, comunque, il difetto di irreparabilità del danno non solo per quanto attiene al ricorrente in proprio, ma anche in relazione ai figli minori (di sei e quattro anni), che non sarebbero suscettibili in ragione della loro tenera età di patire il danno lamentato;
- nel merito, hanno affermato che nell' dei principi costituzionali, giuridici, di costume e della sensibilità sociale, non può negarsi che (tuttora permanente nella coscienza dei singoli e dei popoli la considerazione comune e universale di un principio di trascendenza superiore in cui tutte le religioni e tutti i credo anche laici, pur nelle diverse forme, confluiscono), principio che giustificherebbe, unitamente a quanto più volte affermato dalla Corte costituzionale in relazione alla tutela penale della religione cattolica, la permanenza del crocifisso nelle aule scolasti che;
ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza di comparizione personale delle parti del 15 ottobre 2003, sentito personalmente il ricorrente e discusso il ricorso dai procuratori delle parti, questo Giudice si è riservato di provvedere.
DIRITTO
1. Preliminarmente, devono esaminarsi le eccezioni di nullità del ricorso formulate dai resistenti.
1.1. Quanto all'eccezione di nullità del ricorso per non essere stata indicata la domanda che il ricorrente intenderebbe proporre nell'introdurre il giudizio di merito ai sensi dell'art. 669-octies c.p.c. in caso di accoglimento del ricorso, ad avviso di questo Giudice, la stessa non è fondata.
A ben vedere, infatti, le conclusioni rassegnate con il ricorso costituiscono chiaramente la domanda che il ricorrente intende proporre con l'instaurando giudizio di merito, ossia la condanna dell'Istituto scolastico alla rimozione del crocifisso dalle aule frequentate dai figli del ricorrente. Con le stesse si richiede, infatti, anche la condanna alle spese della contro-parte: orbene (cfr. pag. 30 del ricorso), sicché è di tutta evidenza come non possa trattarsi della domanda cautelare: come noto, in caso di procedimento cautelare ante causam, il giudice deve provvedere sulle spese dello stesso solo laddove rigetti il ricorso (art. 669-sep comma 2, c.p.c.).
E' la cautela richiesta, piuttosto, ad essere contenuta nella narrativa del ricorso stesso, e in particolare nell'ultima parte dello stesso (cfr., in particolare, pag. 29), da cui si evince - peraltro, con tutta chiarezza - come il ricorrente invochi in via anticipatoria la rimozione del crocifisso dalla aule in parola.In verità, anche laddove non si voglia condividere quanto ritenuto da questo Giudice al riguardo, parimenti l'eccezione non potrebbe essere accolta.
Vero è che, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, si è ritenuto che è affetto da nullità il ricorso cautelare ante causam che non indichi la do manda che verrà fatta valere con l'instaurando giudizio di merito (cfr. Trib. Napoli, ord. 30 aprile 1997, in Foro it., 1998, 270; Pret. Vigevano - Sez. dist. Mortara, ord. 1° agosto 1995, ivi, 1996, I, 1864; Trib. Potenza, 29 marzo 1995, in Giur. merito, I, 405; per alcuno, il ricorso dovrebbe addirittura indicare petitum, causa petendi e conclusioni:
cfr. Pret. Alessandria, ord. 16 marzo 1993, in Giur. it., 1993, I, 775, che ritiene altresì trattarsi di nullità insanabile, perché siffatto ricorso non sarebbe in grado di raggiungere lo scopo che gli è proprio, ossia il collegamento teleologico tra domanda cautelare e do manda di merito), ma si è prontamente escluso che l'onere di indicazione della domanda dell'instaurando giudizio di merito richieda un'analitica e necessariamente ben distinta formulazione delle conclusioni di merito. E ciò soprattutto laddove si consideri - come rilevato in dottrina - che la disciplina del rito ordinario di cognizione consente all'attore di integrare o precisare la domanda nel corso dell'istruttoria (art. 183, comma 5, c.p.c.).
Deve affermarsi, pertanto, l'ammissibilità del ricorso che contenga anche in modo implicito, ma inequivocabilmente, l'indicazione della do manda di merito (cfr. Trib. Trani, ord. 16 gennaio 1997, in Foro it., 1998, I, 2017; Trib. Nocera Inferiore, 1° agosto 1995, in Giur. iL, 1996, I, 238). Sicché nel caso in esame, in cui è inequivocabile che la domanda di merito sia la condanna della scuola pubblica a rimuovere il crocifisso dalle aule frequentate dai figli minori del ricorrente, non sussisterebbe comunque nullità alcuna del ricorso.
1.2. Parte resistente ha eccepito, inoltre, quanto alla cautela invocata da Adel Smith quale esercente la potestà sui figli minori, la nullità del ricorso in quanto proposto da un solo dei genitori, laddove l'art. 320 c.c. prevede la regola della rappresentanza congiunta dei genitori che esercitano la potestà sui figli minori.
Non ignora questo Giudice che si è ritenuto da parte di alcuno in dottrina che, quando sia promossa un'azione dei confronti di un minore, l'atto di citazione debba essere rivolto - a pena di invalidità (sanata dalla costituzione di entrambi) - ad entrambi i genitori, in quanto la rappresentanza del minore spetta agli stessi congiuntamente.
Nel caso in esame, però, viene in rilievo non il profilo passivo di un rapporto processuale, ma l'esercizio dell'azione giudiziale in nome e per conto dei figli minori, fattispecie in relazione alla quale la giurisprudenza ritiene che, laddove non siano destinate ad incidere sul patrimonio del minore, non sia necessario l'esercizio con giunto da parte di entrambi i genitori (oltre alla preventiva autorizzazione del giudice tutelare)
(in tal senso, alcune pronunce in materia di impugnazione davanti al giudice amministrativo proprio di provvedimenti dell'amministrazione scolastica: cfr. T.A.R. Lombardia, 9 giugno 1986, n. 284, in T.A.R, 1986, I, 2827; T.A.R. Abruzzo, Sez. Pescara, 10 maggio 1985, n. 157, in T.A.R, 1985, I, 2492; T.A.R. Calabria, Sez. Reggio Calabria, 13 dicembre 1984, n. 287, in T.A.R, 1985, I, 742).
La proposizione di una domanda giudiziale, anche cautelare, non de ve essere necessariamente proposta da entrambi i genitori, benché la potestà genitoriale sia normalmente congiunta, per di più laddove - come nel caso all'esame di questo Giudice - si tratta di richiesta di provvedimento d'urgenza e, comunque, privo di incidenza sulla sfera patrimoniale dei minori e volto piuttosto ad ampliare la sfera giuridica soggettiva degli stessi, che si assume compressa nel suo pieno esplicarsi.
2. Esclusa la nullità del ricorso introduttivo, questo Giudice deve esaminare l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, poiché - secondo l'assunto difensivo dei resistenti - la presente controversia rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva sancita dall'art. 33 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, così come modificato dall'art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, per «tutte le controversie in materia di pubblici servizi» tra cui, in particolare, ai sensi della lettera e) del comma 2 di detta disposizione, quelle «riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, [.] rese nell'espletamento di servizi pubblici, ivi comprese quelle rese nell'ambito [.] della pubblica istruzione».
Benché, ad avviso di questo Giudice, sia necessario tenere distinta la domanda - cautelare e di merito - proposta dal ricorrente in proprio e quella proposta dallo stesso quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori, ciò non di meno comunque l'eccezione non è fondata e deve affermarsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria adita.
La lettera e) del comma 2 dell'art. 33 suddetto, infatti, prosegue escludendo espressamente dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i «rapporti individuali di utenza con soggetti privati» e le «controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona». Orbene, proprio considerando tali espresse esclusioni dall'ambito di estensione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nella materia dei servizi pubblici, procedendo alla qualificazione della domanda - rilevando a tal fine non il contenuto dei provvedimenti d'urgenza richiesti, bensì l'azione di merito che si intenda intraprendere, rispetto alla quale la cautela invocata si pone come strumentale - deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice ordinario.
2.1. In primo luogo, infatti, deve rilevarsi come la pretesa di tutela del diritto inviolabile e costituzionalmente garantito di libertà religiosa dei figli minori del ricorrente, che si assume leso in conseguenza all'esposizione del crocifisso nelle aule della scuola pubblica "Antonio Silveri" di Ofena (facente capo all'Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli che gli stessi frequentano, attiene al rapporto individuale di utenza del pubblico servizio di istruzione tra detti alunni e l'istituto scolastico alla cui attività i medesimi attendono.
Orbene, il legislatore del 1998-2000, nel prevedere un riparto di giurisdizione per settori omogenei di materie - con criterio, in verità, non esente da censure di incostituzionalità (cfr. Trib. Roma, Sez. Il, 16 novembre 2000, in 6 giur, 2001, 72) - ha, però, con assoluta chiarezza, lasciato al giudice naturale dei diritti le controversie che attengano alla tutela del cittadino quale fruitore di un servizio pubblico in relazione agli attentati che ai propri diritti possano derivare nello svolgersi del rapporto che viene in essere con la fruizione del servizio stesso.
Né sembra possibile sviare la questione all'esame di questo Giudice riconducendola - come ritengono i resistenti (cfr. pag. 5 della memoria difensiva depositata in data 14 ottobre 2003) - ad un profilo organizzativo del pubblico servizio di istruzione. A ben vedere, affermare ciò vorrebbe dire che con il ricorso in esame il ricorrente abbia inteso censurare un profilo relativo all'organizzazione dei mezzi nell'ambito di un ufficio pubblico, essendo appunto mezzi materiali anche quelli facenti parte dell'arredo scolastico, nel cui ambito verrebbero dettate le disposizioni che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche (come si dirà diffusamente di seguito).
Tale prospettazione, benché in passato sostenuta in giurisprudenza (cfr. Pret. Roma, 17 maggio 1986, in Riv. Giur. Scuola, 1986, 619), sembra non voler cogliere la vera essenza della questione, elidendo il profilo della lesione - seppure prospettata - di un diritto assoluto costituzionalmente tutelato. Evidente forzatura che, di fronte al rilievo in tal senso del resistente in sede di discussione del ricorso, ha spinto il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato a contestare che l'assunto difensivo possa essere riassunto nella riconducibilità della questione a meri profili attinenti all'arredo scolastico (cfr. verbale dell'udienza del 15 ottobre 2003).
Non appare pertinente, pertanto, il richiamo a quella giurisprudenza amministrativa per cui «rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia promossa da genitori e alunni maggiorenni e relativa a provvedimento di carattere organizzativo del servizio scolastico, in quanto l'esclusione della giurisdizione e del giudice amministrativo delle controversie con gli utenti non si estende anche alle ipotesi in cui sono in discussione gli aspetti organizzativi e generali per la prestazione del servizio e quindi anche spaziale entro cui il potere è gestito, tanto più che è sommamente interessante per la collettività, e specialmente per il settore, il modo con cui l'istruzione pubblica è erogata alla generalità dei cittadini» (così Cons. Stato, Sez. IV, 21 febbraio 2001, n. 896).
La questione all'esame della giustizia amministrativa riguardava, infatti, un provvedimento amministrativo avente ad oggetto l'assegnazione di edifici agli istituti scolastici, sic ché, anche laddove si voglia ritenere che tale controversia rientrasse nell'ambito dell'espletamento del servizio pubblico di istruzione (in verità, con evidente dilatazione del concetto di "pubblica istruzione"), comunque non si trattava di questione riconducibile ad un rapporto privato di utenza, ma appunto - come si legge - afferente profili organizzativi generali, funzionali alla prestazione del servizio.
2.2. In verità, a ben vedere, anche laddove nel caso in esame si fosse in presenza - secondo la prospettazione di parte resistente - di questione attinente profili organizzatori dell'amministrazione pubblica, ciò non di meno dovrebbe affermarsi la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Come è possibile evincere dal ricorso - e come, comunque, precisato dal ricorrente, per il tramite del proprio difensore, all'udienza del 15 ottobre 2003 (cfr. verbale) -, la cautela richiesta è funzionale al fruttuoso esercizio dell'azione di responsabilità aquiliana per l'assenta lesione del diritto di libertà religiosa di cui si invoca la tutela con la reintegrazione in forma specifica e art. 2058 c.c.. Conseguentemente, tanto l'azione proposta da Adel Smith in proprio, quanto quella proposta da questi quale genitore esercente la potestà sui figli minori, rientrerebbero nell'ulteriore esclusione sancita dalla lettera e) dell'art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998 (e successive modificazioni) rispetto alla previsione della giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie relative a servizi pubblici, ossia le azioni risarcitorie.
La circostanza stessa che il rimedio invocato dal ricorrente si concreti in una richiesta di ordinare ai resistenti un facere, prima in via provvisoria ed urgente e, quindi, in via definitiva, discende dal fatto stesso che venga pro posta un'azione risarcitoria in forma specifica e non può determinare - come invece ritiene parte resistente - una diversa qualificazione della domanda quale attinente ad un aspetto organizzativo del servizio pubblico, atteso che la reintegrazione in forma specifica implica sempre la condanna ad facere a un non facere e a un dare da parte del soggetto danneggiante (cfr. Trib. Ve nezia, ord. 14 aprile 2003, n. 214, in AmbienteDiritto.it).
Conseguentemente, deve ritenersi sussistere la giurisdizione del giudice ordinario adito anche in relazione alla domanda cautelare proposta da Adel Smith in proprio, benché in relazione a questi non possa configurarsi certo un rapporto individuale di utenza del servizio pubblico di istruzione con l'Istituto resistente, non essendo questi fruitore di siffatto servizio pubblico presso la Scuola materna ed elementare statale "Antonio Silveri" di Ofena.
3. Esclusa in relazione alla presente controversia la giurisdizione esclusiva dell'autorità giudiziaria amministrativa, è appena il caso di rilevare che può ritenersi pacifica la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in materia di diritti soggettivi e, per di più, venendo in rilievo un diritto di libertà inviolabile e costituzionalmente garantito (cfr. Trib. Roma, Sez. II, ord. 18 dicembre 2002, in www.edscuola.it Pret. Milano, ord. 15 febbraio 1990, in Foro it., I, 1746; Trib. Milano, 18 dicembre 1986, ivi, 1987, I, 2496).
Né appare dubitabile che la situazione giuridica soggetti va dedotta dal ricorrente, in proprio e in relazione ai figli minori, sia di diritto soggettivo, poiché si riconnette in via diretta alla norma costituzionale dell'art. 19, che tutela non solo al libertà di culto, ma anche - e come si dirà più ampiamente di seguito - la libertà c.d. negativa di religione e la libertà di coscienza in relazione al fenomeno religioso (come sostenuto dalla dottrina e come affermato dalla Corte costituzionale in più decisioni).
E comunque, anche scendendo al rango della legislazione ordinaria, posizione di diritto sarebbe quella in capo ai ricorrenti alla luce della disciplina del nuovo con cordato. In tal senso, del resto, si è espressa la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 203 del 1989, orientamento ribadito nella sentenza n. 13 del 14 gennaio 1991 in relazione al diritto di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.
Ad affermare ciò, del resto, sarebbe sufficiente l'art. 2 della L. 20 marzo 1865, n. 2448, All. E, che devolve alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria le materie riguardanti un diritto civile o politico (cfr. Pret. Milano, ord. 15 febbraio 1990, cit.).

4. E' stata in passato controversa, piuttosto, la possibilità di emanare provvedimenti che prevedano un facere (come richiesto, appunto, nel caso in esame) ovvero un non facere da parte della pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 4 della L. n. 2248/1865, All. E, nonostante la posizione di diritto soggettivo del privato che si assuma violata da un atto o da un comportamento della pubblica amministrazione, è infatti vietato al giudice di sostituirsi all'autorità amministrativa, sicché - salvo deroghe espresse - non è ammessa, tanto in sede di giudizio ordinario di cognizione quanto in sede cautelare ed urgente, non solo l'adozione di provvedimenti di annullamento, modifica o sospensione di un atto amministrativo, ma anche di un comportamento (come appunto la condanna ad un facere o ad un non facere direttamente incidente nella sfera di discrezionalità della pubblica amministrazione, ossia in quegli atti o comportamenti attuativi dei fini istituzionali della pubblica amministrazione.

A fronte di tale divieto, che è logica e necessaria conseguenza della separazione della funzione giurisdizionale dalla funzione amministrativa, oggi sancita dagli art. 97, 102, 104 e 113, ultimo comma, Cost., la giurisprudenza di merito ha individuato il presupposto giurisdizionale della carenza assoluta di potere della pubblica amministrazione come idoneo a rendere inoperante il divieto di cui all'art. 4 suddetto (cfr. Pret. Monza, 23 marzo 1990, in Foro it., 1990, I, 1745).
Tale giurisprudenza evolutiva dei giudici di merito è stata successivamente fatta propria dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha affermato come, allorché il privato chieda la tutela di un proprio diritto soggettivo non condizionato dal potere in concreto eser citato dalla pubblica amministrazione, la giurisdizione appartenga al giudice ordinario.
Versandosi inoltre in ipotesi di attività materiale lesiva posta in essere dalla pubblica amministrazione in carenza di potere, non opera il di vieto di condanna della stessa ad un facere (cfr. Cass. civ., S.U., 1° luglio 1997, n. 9557) che è ammessa nella misura in cui la stessa non interferisca su atti discrezionali dell'amministrazione (cfr. Cass. civ., S.U., 29 gennaio 2001, n. 39) e non contrasti con il divieto riguardante la diversa ipotesi di attività rientranti nella sfera dei poteri e delle finalità istituzionali di essa (cfr. Cass. civ., S.U., 30 dicembre 1998, n. 12906).

Orbene, premesso che nel caso all'esame di questo Giudice la con danna alla rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche non determina un'ingerenza nell'attività discrezionale della pubblica amministrazione volta alla realizzazione delle finalità istituzionali della stessa, occorre verificare se nella fattispecie in esame sussista un potere - che non può che essere attribuito da norme di legge, stante il principio costituzionale di legalità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) - che consenta all'amministrazione scolastica l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche frequentate dai minori figli del ricorrente.
Escluso ciò, potrà ritenersi che nel giudizio - ordinario e, quindi, anche cautelare d'urgenza - che verta sulla presunta violazione o compressione di un diritto costituzionalmente garantivo, qual è il diritto alla libertà religiosa, non sussiste il limite interno alla giurisdizione ordinaria che vieta all'autorità giudiziaria ordinaria di emettere un ordine di fare (o di non fare) a carico della pubblica amministrazione, quando quest'ultima non sia dotata di alcun potere ablatorio o compressivo del diritto medesimo (cfr. Pret. Torino, ord. 11 febbraio 1991, in Foro it., 1991, I, 2586; Pret. Torino, ord. 19 luglio 1988, in Foro it., 1988, I, 3343; Cass. civ., S.U., 9 marzo 1979, n. 1463).

5. Secondo il Ministero dell'istruzione (cfr. Nota 3 ottobre 2002 - prot. n. 2667), l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche sarebbe prescritta dall'art. 118 del R.D. 30 aprile 1924, n 965, recante disposizioni sull'ordinamento interno degli istituti di istruzione media, e dall'art. 119 del R. D. 26 aprile 1928 n. 1297, precisamente nella Tabella Callo stesso allegata (Regolamento genera/e sul seri i. dell'istruzione elementare), quanto agli istituti di istruzione elementare.
Si può subito rilevare che nessuna disposizione prescrive l'affissione del crocifisso nelle aule delle scuole materne, mentre è pacifico che anche nell'aula in cui svolge attività didattica il piccolo Kxxx, di anni quattro, è esposto il simbolo della croce.

Con riferimento all'altro figlio del ricorrente, Adam, verrebbero in vece in rilievo le disposizioni da ultimo citate, che appunto prescrivono che il simbolo della croce debba far parte dell'ordinario arredamento delle aule scolastiche e che spetta al capo d'istituto (art. 10, comma 3, e art. 119 del R. D. 26 aprile 1928 n. 1297) - oggi, a seguito della riforma operata dal D. Lgs. 6 marzo 1998, n. 59, al dirigente scolastico - assicurare la completezza (nonché la buona conservazione) di tutti gli arredi occorrenti.
Si tratterebbe di disciplina di rango regolamentare, dunque, in relazione alla quale, peraltro, la stessa pubblica amministrazione si è più volte interrogata circa la permanente vigenza nel nostro ordinamento (si veda anche, in relazione all'esposizione del crocifisso nella aula giudiziarie, il quesito del 29 maggio 1984 - prot. n. 612/14-4 posto al Ministero dell'interno dal Ministero di grazia e giustizia).

In particolare, con riferimento alle scuole pubbliche, a seguito dell'entrata in vigore della L. 25 marzo 1985, n. 121 di modifica del concordato (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale firmato a Roma il 18 febbraio 1985 n° 121, che apporta modifca al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra La Repubblica italiana e La Santa Sede), l'allora Ministero della Pubblica Istruzione si è interrogato circa il possibile contrasto con il nuovo quadro normativo in base al quale viene impartito l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole.
Al riguardo il Consiglio di Stato, Sezione III, con il parere 27 aprile 1988, n. 63/88, ha preliminarmente distinto la normativa riguardante l'affissione del crocifisso nelle scuole da quella relativa all'insegnamento della religione cattolica; ha quindi rilevato che «le due norme citate, di natura regolamentare, sono preesistenti ai Patti Lateranensi e non si sono mai poste in contrasto con questi ultimi» e che «Nulla, infatti, viene stabilito nei Patti Lateranensi relativamente all'esposizione del Crocifisso nelle scuole», sicché «le modificazioni apportate al Concordato lateranense, con l'accordo, ratificato e reso esecutivo con la Legge 25 marzo 1985, n. 121, non originario, non possono influenzare, né condizionare la vigenza delle norme regolamentare di cui trattasi»; ha così concluso che le suddette disposizioni devono intendersi «tuttora legittimamente operanti».
Le stesse motivazioni, peraltro, sono state fornite dall'Avvocatura dello Stato di Bologna nel pare re reso in data 16 luglio 2002 (menzionato nella suddetta Nota 3 ottobre 2002 del Ministero dell'istruzione), che ha affermato la permanenza in vigore ditale disciplina e la non lesività della libertà di religione della stessa nel prevedere l'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche.

Siffatto argomentare è, in verità, eccessivamente semplicistico. Non è necessario un particolare approfondimento, infatti, per rilevare come le norme che prevedono l'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche non siano entrate in contrasto con le disposizioni concordatarie poiché entrambe partono dalla logica della confessione cattolica come istituzione religiosa privilegiata.

Un minimo approfondimento della natura stessa della normativa in questione consente, invece, di giungere ad una soluzione del tutto opposta. Il R.D. 30 aprile 1924, n. 965 estendeva quanto già previsto con ininterrotta continuità da una norma del regolamento per l'istruzione elementare (R.D. 15 settembre 1860, n. 4336 di attuazione delle L. 13 novembre 1859, n. 3725 - c.d. legge Casati), poi ripresa dal Regolamento generale dell'istruzione elementare del 19(1)8 (R.D. 6 febbraio 1908, n. 150). In tale solco si pone, quindi, l'art. 10 del R.D. n. 1297/1928 nel prevedere l'affissione nelle aule delle scuole elementari del crocifisso.
Si tratta, quindi, di una normativa regolamentare di esecuzione di una legge che, per quanto laica si voglia ritenere, appartiene comunque ad un sistema costituzionale, quale quello disegnato dallo Statuto Albertino, che all'art. 1 sanciva che la religione cattolica era la sola religione dello Stato.

E benché l'origine della disposizione in parola risalga all'epoca dello Stato liberale, ciononostante la previsione dell'affissione del crocifisso nelle aule scolastiche risponde ad intenti confessionali, come è stato da più parti e autorevolmente osservato dalla dottrina storica.
«Dall'unità d'Italia la scuola costituisce [.] terreno tradizionale di confronto fra gli interessi ideologici dello Stato e della Chiesa, forse l'oggetto privilegiato delle pretese confessionali e probabilmente, quindi, anche il luogo ove si avverte più forte l'esigenza di laicità».
In altri termini, anche all'epoca dello stato libera le, la previsione dell'affissione del crocifisso nella aule della scuola pubblica esprimeva il regime di privilegio accordato alla religione cattolica.

La dottrina giuridica (oltre che storica) indica, poi, nella previsione dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche contenuta nei RR. DD. n. 965/1924 e n. 1297/1928, nonché negli altri uffici pubblici (a proposito della presenza del crocifisso nelle aule giudiziarie, si veda la Circolare n. 1867 della Div. III n. 2134 del Reg. Circ. emessa in data 29 maggio 1926), uno dei sintomi più evidenti del neo-confessionismo statale del regime fascista, che ha nel Concordato del 1929 il suo ideale punto di arrivo.
Conclusioni cui detta dottrina perviene anche sulla scorta del chiaro tenore delle circolari dell'epoca (basti riportare un passo della circolare del Ministero dell'interno del 16 dicembre 1922, indirizzata ai Prefetti, in cui si rileva come «in questi ultimi anni in molte scuole sono state tolte le immagini del Crocifisso e il ritratto del Re: tutto ciò costituisce aperta e non più oltre tollerabile violazione d'una precisa disposizione regolamentare, offende altresì, e soprattutto, la religione dominante dello Stato e il principio unitario della Nazione [ diffidandosi «perché siano immediatamente restituiti [ i due simboli sacri alla fede e al sentimento nazionale»).

Premesse le ragioni storiche e l'interesse pubblico perseguito dalla disciplina in parola, la funzione regolamentare esplicata dai suddetti regi decreti non può non ritenersi superata, a meno di affermare che ci sia un altro interesse pubblico che, sostituendosi al precedente, continui a giustificarne il vigore. Nel caso in esame, però, ciò non può sostenersi, proprio alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento disegnato dalle disposizioni dell'Accordo di modifica del concordato, come peraltro correttamente "intuito" sul finire degli anni ottanta del secolo scorso dall'Amministrazione di grazia e giustizia prima (si veda il citato quesito del 29 maggio 1984) e della pubblica istruzione poi, quest'ultima nel richiedere il citato parere reso dal Consiglio di Stato.

L'esplicita abrogazione del principio della religione cattolica come religione di Stato, contenuta nel punto 1, in relazione all'art. 1, del Proto collo addizionale agli Accordi di modifica del Concordato del 1929, ha sicuramente introdotto un nuovo assetto normativo che si pone in contrasto insanabile con la disciplina (scolastica e non) che impone l'esposizione del crocifisso.
Per quanto l'accordo di revisione del 1984 non contenga alcun riferimento esplicito all'affissione del crocifisso, assorbente è il rilievo che i provvedimenti che ciò prescrivono, peraltro di rango secondario, in quanto intimamente legati al principio della religione di Stato, debbano ritenersi abrogati.

Come noto, l'abrogazione esplicita di un principio giuridico comporta necessariamente e naturalmente l'abrogazione tacita delle disposizioni che vi fanno riferimento, in particolare se si tratta di normativa di rango secondario, che offre una minore resistenza nell'eventuale contrasto determinatosi con l'introduzione di una nuova disciplina della materia, dovendo le disposizioni regolamentari, per loro stessa natura, eseguire il dettato di de terminate disposizioni di legge.

Nel caso del nuovo concordato, poi, l'eliminazione del primo, la sciando intatte le seconde, vorrebbe dire eludere una delle poche novità so stanziali contenute nella riforma sancita dall'accordo di Villa Madama.

Non può negarsi che tanto la dottrina - soprattutto certi studiosi di diritto ecclesiastico - quanto anche la giurisprudenza, ordinaria e amministrativa, hanno avuto la tendenza a ridimensionare la portata dell'innovazione conseguente all'art. 1 del Protocollo addizionale suddetto.
La stessa Corte costituzionale, per ribadire la legittimità costituzionale delle disposizioni del codice penale in tema di reati contro il sentimento religioso, ha precisato, che le stesse «troverebbe tuttora un qualche fondamento nella constatazione, sociologicamente rilevante, che il tipo di comporta mento vietato dalla norma impugnata concerne un fenomeno di malcostume divenuto da gran tempo cattiva abitudine per molti» (cfr. Corte cost. sentenza n. 925/1988).
In altri termini, sebbene non possa ritenersi, nell'ordinamento costituzionale, la Repubblica Italiana come uno stato confessionale in senso cattolico, tale religione è però professata, nella comunità statale, dalla maggioranza dei suoi cittadini. Così ragionando, però, si continua sostanzialmente a considerare la religione cattolica come "religione dello Stato".

Come è stato rilevato in dottrina, evocare il criterio della maggioranza, del gruppo (numericamente e culturalmente) prevalente, cui debba guardare il legislatore, in tema di libertà è l'argomento più denso di pericoli per le libertà dei consociati. «Una delle più significative rivoluzioni del ventesimo secolo è rappresentata dall'esplosione dell'idea democratica: un'idea che trova un'essenziale riferimento nei principi di sovranità della persona umana e di eguaglianza di tutti gli uomini davanti alla legge».

Il principio di uguaglianza assume, inoltre, un significato particolare nelle società plurietniche, culturalmente variegate, dove vi sono delle minoranze per cui l'eguaglianza «rimane solo saldissimo principio contro ingiustizie, discriminazioni, razzismi Diviene l'asse portante per l'affermazione del "diritto alla differenza"».

In molte norme della Costituzione italiana (artt. 3 e 8, comma 1), ed in verità anche nella comune valutazione dei rapporti sociali, il principio di libertà si pone in diretta connessione con quello di uguaglianza. Ed anche a proposito della libertà di religione è necessario considerare la relazione che sussiste tra i principi di libertà e di uguaglianza.
E' quanto ha ritenuto di recente la IV Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 439 del 1° marzo 2000. Richiamandosi anche ad esperienze di altri paesi, il Supremo Collegio ha ritenuto che la rimozione del simbolo del crocifisso da ogni seggio elettorale si muovesse nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale in termini di laicità e pluralismo, reciprocamente implicantisi.

Vero è che tale decisione fa perno sul concetto di neutralità del pubblico ufficiale, ma essa è solo apparentemente lontana dalla questione all'attenzione di questo Giudice - come, invece, ha ritenuto l'Avvocatura nel discutere il presente ricorso - poiché, a ben vedere, proprio in considerazione del fatto che la scuola pubblica rientra (espressamente, nella previsione della lettera e) dell'art. 33 del D. Lgs. n. 80/1998 e successive modificazioni) nel novero dei servizi pubblici, anche l'oggetto del ricorso in esame riguarda la questione della laicità delle istituzioni.

Alcuni commentatori hanno rilevato criticamente come la conclusione cui è pervenuto la Suprema Corte nella decisione sopra riportata tragga origine da una lettura parziale, e per ciò solo non corretta, del concetto di laicità, poiché, come tratteggiato dalla nota sentenza n. 203 del 1989 della Corte costituzionale, laicità non significa indifferenza nei confronti delle religioni, ma implica la «garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale», non comportando tuttavia il rinnegamento o l'abbandono delle proprie radici storico- religiose.
Esisterebbe - secondo detta opinione - un'identità italiana, forgiata dai principi del cattolicesimo, che non può essere cancellata, «così come non si possono cancellare la Divina Commedia o gli affreschi di Giotto», che pur nel rispetto delle diverse sensibilità, del multiculturalismo e del concetto di laicità dello Stato, non potrebbe essere intesa quasi come una sorta di onta da cancellare, giacché, anche da un punto di vista pedagogico, il nascondimento di quell'identità costituisce un disvalore che priverebbe la popolazione di fondamentali elementi di identificazione personale e comunitaria.

Tale ragionamento, cui fa riferimento - e su cui sembrerebbe, in realtà, fondarsi - il parere n. 63/1988 del Consiglio di Stato, è quello diffusamente utilizzato dalla giurisprudenza e dalla dottrina per giustificare nell'attuale regime costituzionale la legittimità delle norme penali a tutela del sentimento religioso.
Sennonché, anche tali disposizioni, come quelle relative all'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche, hanno la medesima origine ideologica, trovavano fondamento nella previsione della religione cattolica come religione di Stato di cui all'art. 1 del Trattato lateranense, venuto meno il quale, il permanente vigore è stato motivato con il passaggio della religione cattolica da religione di Stato a fatto culturale e sociale di rilievo nazionale, procedendo attraverso il concetto di religione della maggioranza dei cittadini.

E' questa, in buona sostanza, l'opinione di coloro che ritengono che il perdurante vigore dei provvedimenti che dispongono l'esposizione del crocifisso nelle aule possa desumersi dall'art. 9 dell'Accordo di revisione concordataria del 1984, che prevede l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole e riconosce «i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano».

Orbene, non si può negare che tale norma del nuovo concordato abbia in un certo senso riassunto le due formule precedenti della religione di Stato e della religione della maggioranza dei cittadini nel quadro di un rinnovato rapporto fra istituzioni e società civile.
Ciò costituisce lo sviluppo di una costruzione giuridica che si fonda su un fatto incontrovertibile, il ruolo storico e quello attuale della Chiesa, e continua a tradursi in un diffuso atteggiamento privilegiato per la religione cattolica.
Sennonché, come ha già osservato il Supremo Collegio nella sentenza n. 439/2000, «il riconosci mento contenuto nell'art. 9 1. cit. è privo di valenza generale perché non è un principio fondamentale dei nuovi accordi di revisione ma è funzionale solo all'assicurazione dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: peraltro, non obbligatorio ma pienamente facoltativo, limitato cioè agli alunni che dichiarino espressamente di volersene avvalere, senza che agli altri possa farsi carico di un onere alternativo (infatti, gli alunni possono anche non presentarsi o allontanarsi dalla scuola: corte cost. 14.1.1991, n. 13)».
Ritenere la rilevanza sociale e culturale della religione cattolica in quanto religione della maggioranza dei cittadini equivale a stabilire una perfetta identità tra cultura cattolica e cultura civile nel nostro paese, che - in verità - non corrisponde neanche al significato della nuova norma concordataria in materia scolastica, la quale, pur tra tante (in parte certamente volute ed in parte in ogni caso inevitabili) ambiguità, fa riferimento ad un patrimonio storico in cui si collocano anche - e non solo - i principi del cattolicesimo.

Le giustificazioni addotte per ritenere non in contrasto con la libertà di religione l'esposizione del crocifisso nelle scuole (e negli uffici pubblici), così come di ogni altra forma di confessionalismo statale, sono divenute ormai giuridicamente inconsistenti, storicamente e socialmente anacronisti che, addirittura contrapposte alla trasformazione culturale dell'Italia e, soprattutto, ai principi costituzionali che impongono il rispetto per le convinzioni degli altri e la neutralità delle strutture pubbliche di fronte ai contenuti ideologici.

Per tale ragione, non può concordarsi con quell'opinione che ritiene che il crocifisso potrebbe rimanere nella aule scolastiche «quando l'insieme degli studenti (se maggiorenni, o dei loro genitori se minorenni) di una scuola pubblica vi colgano tutti pacificamente, implicitamente, un comune significato culturale (oltre a quello di fede dei soli cristiani); se viceversa anche un solo alunno ritenga di essere leso nella propria libertà religiosa negativa, essi andrebbero rimossi».
Proprio perché è in questione non solo la libertà di religione degli alunni, ma anche la neutralità di un'istituzione pubblica, non è possibile prospettare una realizzazione del principio di laicità dello Stato e, quindi, della libertà di religione dei consociati "a richiesta", ma piuttosto deve essere connaturato all'operare stesso dell'amministrazione pubblica.

A ciò si aggiunga che ritenere il crocifisso sia solo un "simbolo passi vo", oltre a sviare la forte valenza religiosa per la fede cristiana di tale simbolo, costituisce una forzatura. Il crocifisso assume, infatti, nella sua sinteticità evocativa una particolarmente complessa polivalenza significante: se ogni simbolo è costituito da una realtà conoscitiva, intuitiva, emozionale molto più ampia di quella contenuta nella sua immediata evidenza, per il crocifisso ciò si esalta, comprende una realtà complessa, che intrinseca- mente non si può esprimere per tutti nello stesso modo univoco.
Appare persino riduttivo affermarne l'ambivalenza di cui si è detto sopra, che, peraltro, veniva storicamente ricomposta fino a quando la contrapposizione tra cristiani e non cristiani è rimasta comunque circoscritta a coloro che nel crocifisso vi leggano pacificamente un simbolo culturale e cristiani che sottolineano il significato religioso e assolutamente non culturale, ma confessionale, del simbolo della croce (che a rigore, come è stato osservato in dottrina, «esprimerebbe un conflitto radicale con la cultura, la politica e l'istituzione giudiziaria del tempo e che di conseguenza non potrebbe essere utilizzata per un "concordismo" con qualsiasi Stato sulla terra, anche col migliore di essi»).
Ciò ha consentito - più da parte degli studiosi del diritto ecclesiastico che del pensiero costituzionalistico - di ricondurre i profili individuali della libertà religiosa ai rapporti tra Stato e culti religiosi, che nell'esperienza storica italiana altro non sono stati che sfumature di un'omogenea tradizione giudaico-cristiana.

La società multietnica odierna introduce, però, delle incrinature che sicuramente sono provocate dalla necessità di contemperare concezioni etico-religiose fortemente divergenti dalla tradizione culturale italiana, mettendo così in luce tutti i limiti di un'impostazione che dei due profili della libertà di religione, la fede e il culto - peraltro mantenuti con chiarezza di stinti dalla corte costituzionale sin dalle sue prime sentenze -, ha visto prevalere il secondo.
In particolare, nell'ambito scolastico, la presenza del simbolo della croce induce nell'alunno ad una comprensione profondamente scorretta della dimensione culturale della espressione di fede, perché manifesta l'inequivoca volontà - dello Stato, trattandosi di scuola pubblica - di porre il culto cattolico «al centro dell'universo, come verità assoluta, senza il mini mo rispetto per il ruolo svolto dalle altre esperienze religiose e sociali nel processo storico dello sviluppo umano, trascurando completamente le loro inevitabili relazioni e i loro reciproci condizionamenti .
Come è stato acutamente osservato in dottrina, «è anche il segno visibile che la scuola di fronte al fatto religioso arretra la sua sfera d'azione, rinuncia alla sua funzione educativa, compie la precisa scelta di abbandonare il criterio dell'approccio culturale e critico, accogliendo simboli e concetti la cui interpretazione, quando non è delegata per legge all'autorità ecclesiastica, risulta in ogni caso inevitabilmente riconducibile alla tradizione cattolica per i forti condizionamenti che essa ancora esercita sul corpo sociale ed ai quali è molto difficile sfuggire specie in giovane età».

Alla luce di quanto si è detto, si comprende anche come non possa condividersi la netta distinzione operata dal Consiglio di Stato tra la normativa riguardante l'affissione del crocifisso nelle scuole e quella relativa all'insegnamento della religione cattolica.
Come era stato correttamente avvertito dallo stesso Ministero della pubblica istruzione, che detto parere aveva richiesto, l'affissione del crocifisso nelle aule è questione non neutra rispetto al problema dell'istruzione o, più in generale, non può essere dissociato da quello dell'educazione.
La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, infatti, comunica un'implicita adesione a valori che non sono realmente patrimonio comune di tutti i cittadini, presume un'omogeneità che, in verità, non c'è mai stata e, soprattutto, non può sicuramente affermarsi sussistere oggi, e che, però, chiaramente tende a determinare, imponendo un'istruzione religiosa che diviene obbligatoria per tutti, poiché non è con sentito non avvalersene, connotando così in maniera confessionale la struttura pubblica "scuola" e ridimensionandone fortemente l'immagine pluralista.
E ciò facendo si pone in contrasto con quanto ha stabilito la Corte costituzionale al riguardo, rilevando come il principio di pluralità debba intendersi quale salvaguardia del pluralismo religioso e culturale (cfr. Corte cost. 12 aprile 1989, n. 2(1)3 e 14 gennaio 1991, n. 13), che può realizzarsi solo se l'istituzione scolastica rimane imparziale di fronte al fenomeno religioso.

E' appena il caso di rilevare, seppure in estrema sintesi, che, alla luce di quanto si è detto, parimenti lesiva della libertà di religione sarebbe l'esposizione nelle aule scolastiche di simboli di altre religioni.
L'imparzialità dell'istituzione scolastica pubblica di fronte al fenomeno religioso deve realizzarsi attraverso la mancata esposizione di simboli religiosi piuttosto che attraverso l'affissione di una pluralità, che peraltro non potrebbe in concreto essere tendenzialmente esaustiva e comunque finirebbe per ledere la libertà religiosa negativa di coloro che non hanno alcun credo.
Sebbene non possa negarsi che la contemporanea presenza di più simboli religiosi eliderebbe la valenza confessionale che si è detto avere l'esposizione del solo crocifisso.
In conclusione, ritenuta la mancanza di una norma - sia essa di legge che di rango secondario - che prescriva l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, considerato conseguentemente che non v'è preclusione alla condanna dell'Amministrazione ad un facere, premessa la ricostruzione del diritto di libertà nell'attuale assetto costituzionale, ad avviso di questo Giudice, deve ritenersi che sussista il /fumus boni iuris per la concessione della cautela invocata dal ricorrente.

6.1. Quanto alla sussistenza dell'imminenza e dell'irreparabilità del pregiudizio lamentato dai ricorrenti, richiesto dall'art. 700 c.p.c., è invece necessario distinguere la posizione del ricorrente in proprio da quella dei figli minori.
Solo in relazione a questi ultimi, infatti, può ritenersi sussista il requisito dell'imminenza del danno, che consente di accordare l'invocata cautela atipica, e che esso sia di tutta evidenza in considerazione della natura del bene giuridico leso (cfr. Pret. Monza, ord. 23 marzo 1990, cit.).

La valutazione della sussistenza del pericolo discende dall'accertata sussistenza dello "scuotimento" o della crisi del diritto di libertà di religione come si è cercata di delineare sopra.
Se il concetto di pericolo di risolve in un rapporto tra eventi, di cui il primo - ossia l'evento lesivo denunciato - si è già verificato, e l'altro, invece, futuro, nel caso all'esame di questo Giudice il giudizio probabilistico volto a porre in correlazione i due eventi è quanto mai agevole: vi è un grado di probabilità assai elevato circa il permanere del suddetto simbolo confessionale nelle aule della scuola pubblica, e quindi anche in quella di Ofena di cui si tratta, proprio in considerazione dell'orientamento espresso dall'amministrazione centrale con la Nota 3 ottobre 2002 - prot. n. 2667 e del vincolo che la stessa determina per i dirigenti scolastici; ne consegue che continuerà a perpetrarsi la lesione al diritto inviolabile di religione dei piccoli alunni di fede islamica.

In altri termini, nel caso all'esame di questo Giudice, è la circostanza di fatto - pacifica - dell'esposizione del crocifisso nelle aule frequentate da Adam e Khaled Sxx ad essere di per sé sufficiente per ritenere la sussistenza dell'imminenza del pregiudizio.

A ciò si aggiunga che se un adulto può - in teoria - essere meno esposto a condizionamenti culturali, i più giovani, e in particolare gli alunni delle scuole elementari e medie, in assenza di convinzioni radicate, tendono a dare al simbolo religioso la valenza che gli è immediatamente propria. Come è stato lucidamente rilevato, affermare il contrario vorrebbe dire dare per scontata la formazione culturale e delle coscienze dei giovani, e quindi ritenere già realizzato lo scopo stesso dell'istruzione pubblica.

Il danno lamentato, poi, è per definizione irreparabile. Come più volte si è ripetuto, si è in presenza di un diritto di libertà assoluto e costituzionalmente garantito, non suscettibile di essere risarcito in relazione alla lesione medio tempore patita. Non a caso, infatti, la domanda di merito proposta dal ricorrente è di risarcimento in forma specifica attraverso la con danna dell'Istituto convenuto alla rimozione del simbolo della croce, trattandosi di lesione per definizione non risarcibile in termini economici.

A tal proposito non appare superfluo osservare che la rimozione del crocifisso, che il ricorrente invoca come indispensabile per prevenire la (ulteriore) lesione, è l'unica misura possibile per inibire la lesione del diritto di libertà dei figli minori, poiché l'alternativa sarebbe non far partecipare all'attività didattica i piccoli Adam e Khaled. In relazione al primo, in parti colare, non è neanche rimesso alla discrezione dell'utente (o dei genitori di questo) la scelta se fruire o meno del servizio di istruzione pubblica: infatti, la L. 31 dicembre 1962, n. 1859 prevede l'obbligo e prevede all'art. 8 la responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci - anche penale per l'istruzione elementare (art. 731 c.p.) - per l'adempimento dell'obbligo da parte dei figli minori per complessivi dieci anni (cfr. L. 20 gennaio 1999, n. 9).

6.2. Per quanto riguarda, invece, il ricorso presentato da Adel Smith in proprio, la circostanza che lo stesso non attenda ad attività didattica presso la scuola materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena, che non abbia alcun obbligo di frequentarla e che possa, quindi, anche sottrarsi alla lesione lamentata non recandosi all'interno delle aule, deve far ritenere che non sussista in relazione alla posizione giuridica soggettiva dello stesso l'imminenza del pregiudizio.Per tale ragione, questo Giudice deve rigettare il ricorso quanto alla domanda cautelare proposta dal ricorrente in proprio.

7. Questo Giudice reputa opportuno chiarire, infine, chi sia il soggetto destinatario del j imposto dalla presente ordinanza.

Come noto, l'art. 21 della L. 15 marzo 1998, n. 59 ha attribuito la personalità giuridica, già prevista per gli istituti tecnici professionali e gli istituti statali, anche - tra gli altri - ai circoli didattici. In particolare, il comma 7 di detto art. 21 prevede l'autonomia «organizzativa e didattica» degli istituti.

Non possono esservi dubbi, quindi, che soggetto destinatario dell'ordine di rimozione in via cautelare dei crocifissi esposti nelle aule della Scuola materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena è l'Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, al quale detta scuola appartiene, e non il Ministero dell'istruzione.

8.Quanto alle spese di lite del presente procedimento, è necessario distinguere. In relazione alla domanda cautelare proposta da Adel Smith in proprio, in considerazione del rigetto della stessa per mancanza del requisito del pericolo, si deve provvedere con la presente ordinanza alla liquidazione delle spese del procedimento, ai sensi dell'art. 669-sep c.p.c. E questo Giudice reputa sussistere giusti motivi, da individuarsi nella particolare natura della controversia, per compensarle interamente tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.. Con riferimento, invece, alla cautela invocata dal ricorrente in nome e per conto dei figli minori, l'adozione di un provvedimento positivo da parte di questo Giudice determina che la statuizione in ordine alle spese è rimessa alla decisione dell'instaurando giudizio di merito.

P.Q.M.

- rigetta il ricorso proposto da Adel Smith in proprio;
- in accoglimento del ricorso proposto da Adel Smith quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Axxx Sxx e Kxxx Sxx, condanna l'Istituto comprensivo di scuola materna ed elementare di Navelli, in persona del Dirigente scolastico pro tempore, a rimuovere il crocifisso esposto nelle aule della Scuola statale materna ed elementare "Antonio Silveri" di Ofena frequentate dai suddetti minori;
- assegna termine di giorni trenta per l'inizio del giudizio di merito;
- compensa interamente tra Adel Smith, quale ricorrente in proprio, e i resistenti le spese del presente procedimento;
- riserva di provvedere all'esito del giudizio di merito in ordine alle spese del procedimento proposto da Axx Sxx quale esercente la potestà genitoriale sui figli minori Axxx Sxx e Kxxx Sxx.

SI COMUNICHI.

L'Aquila, 22.10.2003

IL GIUDICE
(Dott. Mario Montanaro)